Ordinanza n. 254/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di archiviazione dell’istanza relativa al permesso di soggiorno per lavoro subordinato di un cittadino straniero, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto la tempestività dell’adempimento, deducendo di avere ricevuto il contratto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il 19 febbraio 2026 e di averlo trasmesso al proprio consulente il 25 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi prospettato che tale trasmissione fosse sufficiente a dimostrare il rispetto del termine, nonostante il caricamento del contratto dovesse avvenire sul portale dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In primo luogo, la ricorrente non ha documentato la trasmissione del contratto al portale dell’amministrazione, ma soltanto l’invio al proprio consulente, senza provare la data in cui quest’ultimo avrebbe effettuato il caricamento. In secondo luogo, la documentazione prodotta consisteva in una stampa successivamente scansionata della posta elettronica, con allegati non visibili, inidonea a verificare il contenuto della trasmissione e la relativa data certa. Infine, il consulente era riconducibile alla sfera organizzativa della società, che ne rispondeva ai fini della tempestività dell’adempimento: eventuali ritardi o errori dell’intermediario non erano imputabili all’Amministrazione e non potevano rimettere in termini rispetto a un termine perentorio già scaduto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e del contenuto delle difese.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma respinta per assenza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività di un adempimento telematico verso la pubblica amministrazione, l’invio del documento a un consulente o intermediario non equivale al caricamento sul portale dell’amministrazione; deve essere provata la data effettiva di trasmissione o caricamento nel sistema competente.
- La parte che si avvale di un consulente o intermediario per adempiere a un termine perentorio risponde, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dei ritardi e degli errori riconducibili alla propria sfera organizzativa; tali eventi non sono imputabili all’amministrazione e non riaprono un termine già scaduto.
- Una stampa scansionata di una comunicazione di posta elettronica, priva di allegati visibili e di elementi idonei ad attestare con certezza il contenuto e la data della trasmissione, non è sufficiente, almeno in sede cautelare, a provare la tempestività dell’adempimento.
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