Cassazione Penale, Ordinanza n. 14780/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Chieti, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze di condanna ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ha negato la sospensione condizionale della pena. Secondo il ricorrente, il beneficio avrebbe potuto essere concesso in sede esecutiva nonostante il mancato riconoscimento nei giudizi di cognizione. La doglianza mirava dunque a ottenere il riesame del diniego del beneficio, ritenuto illegittimo perché fondato sul richiamo a quanto già statuito dai giudici della cognizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione, quando applichi la disciplina del reato continuato a più fatti già decisi con sentenze irrevocabili, può concedere la sospensione condizionale della pena non riconosciuta in cognizione, salvo però che tale beneficio sia stato espressamente escluso dai giudici della cognizione in base a un giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal commettere reati. Nel caso concreto, poiché nelle sentenze richiamate il beneficio era stato espressamente negato per tale ragione, il tribunale dell'esecuzione aveva correttamente mantenuto il diniego. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione che riconosca la continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze di condanna può intervenire anche sulla sospensione condizionale della pena, salvo il caso in cui il beneficio sia stato espressamente negato in cognizione per giudizio prognostico sfavorevole.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi siano profili di colpa esclusi.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra più reati già oggetto di autonome sentenze di condanna, può riesaminare il trattamento sanzionatorio e riconoscere anche la sospensione condizionale della pena non concessa in cognizione.
- Tale potere non opera, però, se il beneficio della sospensione condizionale sia stato espressamente negato dal giudice della cognizione sulla base di una valutazione prognostica negativa circa la futura commissione di reati.
- La mera deduzione che il beneficio non sia stato concesso nei giudizi di merito non basta a imporne il riconoscimento in sede esecutiva, occorrendo verificare se vi sia stata un'espressa esclusione fondata su ragioni ostative di merito.
- Il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che si limiti a confermare un espresso diniego già contenuto nelle sentenze irrevocabili è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.
- rami":["Processo penale","Esecuzione penale"],"materie":["Impugnazioni","Misure alternative"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Continuazione","Prescrizione del reato"],"reati_contestati":[],"esito_imputato":"non_determinabile"}】```json<|endoftext|>{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14740/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14742/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14748/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14749/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14750/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14751/2026 del 23/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →