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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06427/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto censurava la carenza di motivazione sulla responsabilità penale, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non individuava specificamente gli elementi della motivazione censurata e non consentiva di comprendere i rilievi mossi alla sentenza impugnata, nonostante questa fosse logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mera deduzione di vizi motivazionali, senza indicare puntualmente gli elementi censurati, integra genericità e indeterminatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non consente di individuare con precisione le ragioni della censura.
  • La contestazione della motivazione della sentenza impugnata deve indicare gli specifici passaggi argomentativi o gli elementi di fatto ritenuti erronei; una critica generica alla motivazione non soddisfa il requisito di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non sviluppa censure puntuali, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito della responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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