Sentenza del 30/09/2016 n. 19517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato tre avvisi di accertamento per maggiori ricavi e rideterminazione del reddito d’impresa, relativi ad annualità non indicate nel testo, sulla base degli studi di settore e delle norme sull’accertamento analitico-induttivo. La Commissione tributaria provinciale di Como aveva riunito e rigettato i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto quattro censure, riunite nel primo motivo, contestando: la gravità degli scostamenti dagli studi di settore (tra il 21,17% e il 25% rispetto al ricavo puntuale e tra il 14,9% e il 18,2% rispetto al minimo); l’asserita mancata indicazione delle ragioni della gravità nell’invito al contraddittorio; l’insufficienza della sola discrasia come prova presuntiva; e l’applicazione della disciplina modificata dal 2007 a periodi d’imposta precedenti. Con il secondo motivo ha denunciato insufficiente motivazione, sostenendo che la regolare tenuta della contabilità avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della gravità dello scostamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché entrambi i motivi erano inammissibili. Le quattro censure del primo motivo erano nuove o comunque non autosufficienti: il ricorrente non aveva riportato i passaggi dell’appello in cui le questioni sarebbero state sollevate, né quelli della sentenza impugnata, e non aveva illustrato in modo specifico quale regola di diritto fosse stata applicata erroneamente e quale dovesse invece applicarsi. Il secondo motivo era inammissibile perché riguardava la rilevanza di una questione — la regolare tenuta della contabilità — e non un fatto storico controverso e decisivo; la contabilità era pacificamente regolare sotto il profilo formale. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. La decisione impugnata della Commissione tributaria regionale è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni. intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge deve indicare le norme invocate e spiegare concretamente e in modo intelligibile il contrasto tra la decisione impugnata e la regola giuridica che si assume corretta. La mera elencazione di norme o la formulazione astratta di quesiti non consente l’esame del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
l'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 , prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità" delle censure irritualmente formulate.
Il vizio motivazionale può riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, controverso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione o la rilevanza di una questione giuridica o di un’argomentazione.
Art. 366, comma 1, c.p.c. — principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione che non riporti nella loro integralità nel ricorso i motivi di appello, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.
Chi ricorre in cassazione deve riportare o indicare con precisione nel ricorso gli atti e i passaggi processuali necessari a dimostrare che la questione era stata tempestivamente proposta e a permettere alla Corte di verificarla senza ricercare autonomamente nei fascicoli.
La soccombenza comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate dalla Corte in 3.200 euro per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Massime di principio
- In cassazione non basta elencare le norme asseritamente violate: occorre spiegare puntualmente quale affermazione giuridica della sentenza sia errata e quale regola avrebbe dovuto essere applicata.
- Se una censura dipende da questioni che si afferma essere state sollevate nei gradi precedenti, il ricorso deve riportare i passaggi pertinenti degli atti e della decisione, così da consentire il controllo sulla loro tempestiva proposizione e non novità.
- Il vizio di motivazione va riferito a un fatto storico controverso e decisivo, non alla mancata considerazione di una questione o di un’argomentazione. Se si contesta la rilevanza giuridica di un elemento, occorre utilizzare il motivo di impugnazione appropriato e formularlo in modo specifico.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, la decisione di merito resta ferma e il ricorrente soccombente è normalmente condannato alle spese del giudizio.
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