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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39965/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Congedo impugnava l'ordinanza del 22/07/2025 che, pur confermando gli arresti domiciliari, aveva rimosso il controllo con braccialetto elettronico. Il ricorso denunciava: 1) violazioni procedurali nella acquisizione e utilizzabilità delle chat estratte dal telefono di un coindagato (presunta mancata convalida giudiziaria del sequestro, violazione del principio di proporzionalità e della giurisprudenza recente sui sequestri di dispositivi informatici); 2) inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo termini decadenziali delle indagini preliminari (contestazione delle date di iscrizione e delle proroghe, con conseguente esclusione di molte annotazioni e dati estratti); 3) motivazione illogica e insufficiente del Tribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione e all'esclusione di misure cautelari meno afflittive (si censurava la valutazione del rischio attuale, la mancata considerazione di elementi attenuanti quali il tempo trascorso, lo stato di salute, l'incensuratezza, e l'adozione di misure alternative come il divieto di esercitare attività imprenditoriali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che molte delle censure relative all'inutilizzabilità di dati e atti fossero inammissibili per essere state omesse nel giudizio di riesame (con il conseguente formarsi di giudicato cautelare sulle risultanze non impugnate). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha valutato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'inidoneità di misure meno afflittive (richiamando la possibile operatività tramite prestanome e la capacità discrezionale dissimulatoria dell'indagato). Non sono state quindi riesaminate le valutazioni di merito sui dati probatori; il rigetto comporta la conferma, nel suo complesso, dell'ordinanza impugnata (salvo la specifica rimozione del braccialetto già disposta dal Tribunale), e il ricorso è stato dichiarato infondato con conseguente condanna alle spese processuali secondo l'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 comma 1-bis c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla validità dei sequestri e all'inutilizzabilità dei dati non convalidati; la Corte osserva che le relative eccezioni, se non sollevate nel riesame, diventano inammissibili.

  • art. 271 c.p.p.

    Norma richiamata in connessione all'art.273; attinente al controllo dei provvedimenti cautelari/ablatori, ma la Cassazione ha ritenuto che le questioni non erano più rimesse alla decisione per mancanza di impugnazione in sede di riesame.

  • art. 407 comma 3 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di utilizzabilità degli atti successivi a specifiche date processuali; la Corte ha considerato le eccezioni come tardive o non pertinente in questa fase.

  • art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia motivato sufficientemente la sussistenza del pericolo di reiterazione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 290 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di misure alternative (divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali); il Tribunale ha ritenuto tale misura inidonea a prevenire il rischio di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma cui la Corte fa riferimento per il provvedimento che rigetta il ricorso (con conseguenze economiche e di condanna alle spese).

  • Cass. Sez.6, n.13585 dell'01/04/2025

    Giurisprudenza citata dalla difesa per sostenere la necessità di controllo giudiziario o di organo indipendente nell'accesso ai dati informatici; la Corte riconosce l'evoluzione giurisprudenziale ma sottolinea che le relative eccezioni devono essere tempestivamente dedotte nel procedimento di riesame per essere valutate.

Massime di principio

  • Le censure sull'inutilizzabilità di atti o dati raccolti devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado utile (es. riesame); se non dedotte si forma giudicato cautelare e diventano inammissibili in sede di Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: verifica soltanto la correttezza e l'adeguatezza della motivazione delle decisioni cautelari, non la riconsiderazione delle prove o della loro rilevanza.
  • Sulle acquisizioni di dati da dispositivi informatici la giurisprudenza tende a richiedere un controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo indipendente; tuttavia, l'eccezione a violazioni di questo tipo va puntualmente e tempestivamente dedotta nei gradi di giudizio opportuni per evitare la perdita della tutela.
  • Per contestare la scadenza dei termini delle indagini preliminari e l'utilizzabilità degli atti, è fondamentale documentare con precisione iscrizioni, richieste di proroga e provvedimenti. Mancanze documentali possono pregiudicare il rilievo della questione.
  • La proposta di misure cautelari meno afflittive deve dimostrare concretamente come esse neutralizzino il rischio cautelare: argomentazioni generiche (es. divieto di esercitare attività imprenditoriali) possono risultare inadeguate se il giudice ritiene possibile l'uso di prestanome o modalità elusive.
  • In casi complessi che coinvolgono dati digitali e questioni di termini processuali, è strategico sollevare e documentare tutte le eccezioni proceduralmente rilevanti fin dal primo grado o nel riesame per preservare il diritto di impugnazione nelle fasi successive.

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