Cassazione Penale, Sentenza n. 48275/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nullità della sentenza per vizio di notifica: il difensore del ricorrente deduce che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello (art. 161 e art. 157, comma 8-bis, c.p.p.) è stata eseguita tardivamente nelle sue mani il 15/11/2022 violando l'art. 23-bis della L. 176/2020 e impedendo di chiedere la trattazione orale; inoltre contesta la presunta negatività della notifica all'imputato, ritenuta implausibile dato l'indirizzo indicato in sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il difensore aveva già ricevuto una precedente notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in data 3/11/2022 e che l'ufficiale giudiziario aveva annotato lo spostamento di domicilio dell'imputato; in assenza di elezione di domicilio o di rifiuto delle notifiche da parte del difensore, la notifica a mani del difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. è regolare. Quanto alla presunta tardività, la Corte ha osservato che l'eventuale vizio doveva essere tempestivamente eccepito con una comunicazione alla Corte (richiesta di rinvio o di trattazione orale) o comunque con il primo atto utile nel procedimento a trattazione scritta; non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione. Perciò la nullità invocata si è intesa sanata per silenzio della difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alle notifiche delle decisioni e comunicazioni: la Corte ha ritenuto regolare la procedura di notifica agli effetti processuali nel caso di specie, anche per i provvedimenti di fissazione dell'udienza
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere eseguita nelle mani del difensore; in assenza di elezione di domicilio dell'imputato o di esplicito rifiuto del difensore, tale notifica è regolare e produce gli effetti previsti
Norma che disciplina la trattazione scritta e i termini per richiedere la trattazione orale: la Corte ha ritenuto che la possibilità di impugnare la tardività va esercitata tempestivamente nell'ambito del procedimento e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in dottrina e giurisprudenza per i termini di comparizione in appello: la mancata osservanza del termine a comparire comporta una nullità rilevabile nei termini processuali; la Corte ha richiamato il principio che tali nullità devono essere dedotte tempestivamente
Norma sui termini per dedurre nullità e difetti di costituzione: la Corte ha affermato che le eccezioni relative alla regolarità della partecipazione devono essere sollevate nei termini previsti dall'art. 180, ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza effettuata al difensore è valida se non vi è stata elezione di domicilio dell'imputato né una dichiarazione espressa di rifiuto delle notifiche da parte del difensore.
- Se la notifica risulta tardiva e ciò impedisce tempestivamente di chiedere la trattazione orale, il difensore deve subito comunicare alla Corte la tardività chiedendo rinvio o trattazione orale; l'inosservanza di tale onere può determinare la sanatoria del vizio per silenzio.
- Nel processo a trattazione scritta la tardività della vocatio in iudicium va eccepita con il primo atto utile nel merito (memoria o istanza alla Corte), non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione.
- Le nullità relative alla partecipazione dell'imputato o alla regolarità delle notifiche sono soggette a termini di rilevazione: se non sollevate tempestivamente si considerano conglobate/sanate e la possibilità di impugnazione in sede di legittimità è preclusa.
- In caso di dubbio sulla regolarità della notifica, la difesa dovrebbe prioritariamente chiedere il rinvio dell'udienza o porre immediata eccezione in atti processuali; l'inerzia può comportare anche conseguenze economiche (spese e ammende) in caso di ricorso infondato.
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