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Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 346/2023, pubblicata il 22 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202500178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo n. 346/2023, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio prestati a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria. L’amministrazione, pur costituendosi, aveva riferito di non aver potuto provvedere al pagamento per ragioni organizzative e finanziarie. Nel corso del giudizio il Ministero ha integralmente corrisposto le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla comunicazione di mancata impugnazione, nonché il perfezionamento della notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito del ricorso e lo ha ritenuto fondato, poiché l’amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato solo successivamente alla proposizione dell’azione. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza e la condizione di procedibilità derivante dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Subordina l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata è stata pienamente soddisfatta.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice dell’ottemperanza può esaminare il merito del ricorso secondo il criterio della soccombenza virtuale; se l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e il ricorso risultava fondato, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione.
  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il perfezionamento della notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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