Cassazione Penale, Sentenza n. 12725/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di riforma che lo aveva dichiarato responsabile del reato di evasione (art. 385 c.p.) deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza dell'evasione, poiché la Corte territoriale non avrebbe verificato l'effettivo inizio e decorso della successiva misura di detenzione domiciliare (provvedimento di cumulo) e la sua corretta esecuzione/ notifica; 2) violazione dell'art. 81 c.p. per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato in contestazione e analoga condotta già oggetto di precedente giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura attenga a valutazioni di merito (accertamento dell'esistenza ed esecuzione della misura di detenzione domiciliare) non sindacabili in sede di legittimità, e ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'imputato venne sorpreso il 30/08/2014 fuori dal luogo di detenzione domiciliare. Sulla seconda doglianza la Corte ha condiviso la Corte territoriale e ha escluso la continuazione ex art. 81 c.p., rilevando l'eccezionale natura estemporanea delle condotte di evasione e l'assenza di un unico piano criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di evasione è configurato dall'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto penalmente rilevante il fatto che l'imputato sia stato sorpreso fuori dall'obbligo di confinamento il 30/08/2014.
La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso; la Corte ha escluso la continuazione tra le condotte perché le evasioni sono state ritenute atti estemporanei e non frutto di un piano criminoso unitario.
Massime di principio
- Per il delitto di evasione (art. 385 c.p.) è determinante la circostanza fattuale dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare: l'accertamento dell'esistenza o dell'esecuzione formale di un successivo provvedimento (es. cumulo pene) è questione di merito da valutare in sede di merito e non sindacabile in Cassazione salvo profili di diritto.
- Le censure che investono esclusivamente valutazioni probatorie o di fatto (notifica di provvedimenti, inizio e decorso di misure) sono generalmente inammissibili in sede di legittimità; chi contesta tali aspetti deve proporre tali argomentazioni e prove nei gradi di merito.
- La configurazione della continuazione ex art. 81 c.p. richiede la dimostrazione di un programma criminoso unitario; condotte sporadiche, occasionali o estemporanee (come frequenti episodi di evasione) di norma non integrano la continuazione.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende, quantificate discrezionalmente dal giudice.
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