Cassazione Penale, Sentenza n. 44671/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p. per presunta tardività della decisione del Tribunale del riesame: sostiene che la decisione sarebbe stata emessa oltre il termine di 10 giorni dalla trasmissione degli atti alla cancelleria del Tribunale del riesame e che, benché la camera di consiglio si fosse tenuta il 27/04/2022, il provvedimento motivato sarebbe stato depositato solo il 25/05/2022, senza che fosse stato previamente depositato il dispositivo, con la conseguente inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che, secondo il regime introdotto dall'art. 11 legge 47/2015 (modifica dell'art. 309 c.p.p.), il procedimento è bifasico: il dispositivo (decisione) deve essere depositato entro 10 giorni dalla ricezione degli atti in cancelleria e la motivazione dell'ordinanza deve essere depositata entro 30 giorni dal deposito del dispositivo (ovvero 45 giorni se la motivazione è particolarmente complessa). Dagli atti risulta invece che il dispositivo fu depositato il 29/04/2022 (rispetto alla camera di consiglio del 27/04/2022) e l'ordinanza completa fu depositata il 25/05/2022, per cui i termini di legge sono stati rispettati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Si applica il regime bifasico: il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro 10 giorni dalla ricezione degli atti in cancelleria; la motivazione dell'ordinanza va depositata entro 30 giorni dal deposito del dispositivo (45 se complessa). L'assenza di formale deposito del dispositivo equivale all'assenza di decisione.
art. 11, legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha modificato l'art. 309 c.p.p. introducendo il sistema dei termini distinti per il deposito del dispositivo e per la motivazione dell'ordinanza, con conseguenze sulla efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in caso di violazione dei termini.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate)
Sez. 5 - n. 44153 del 13/06/2018 Rv. 274177; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016 Rv. 267849; Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016 Rv. 267128; Sez. U. n. 7 del 17/04/1996 (Morii); Sez. U. n. 11 del 25/03/1998 (Manno)
Confermano l'interpretazione secondo cui i termini devono intendersi come scindibili: deposito del dispositivo entro 10 giorni e deposito della motivazione entro i termini successivi (30/45 giorni). La mancata osservanza comporta perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura, ma solo se il deposito formale del dispositivo non è avvenuto nei termini.
Massime di principio
- Bisogna distinguere sempre tra il deposito del dispositivo (decisione) e il deposito dell'ordinanza motivata: il primo termine (10 giorni) è essenziale per la validità della decisione.
- Se il dispositivo è stato depositato nei termini, il successivo deposito della motivazione entro 30 giorni (o 45 se complessa) rende valido il provvedimento: un deposito tardivo della motivazione non annulla automaticamente la decisione se il dispositivo era già stato formalmente depositato nei termini.
- L'assenza del formale deposito del dispositivo equivale all'assenza di decisione e può comportare la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare; pertanto, nei ricorsi contro la tardività è fondamentale produrre/documentare le date di deposito in cancelleria.
- Errori materiali nell'enunciazione del provvedimento (es. riferimenti errati a impugnazioni) possono non incidere sulla validità quando dagli atti risulti chiaramente l'adempimento dei termini.
- In caso di contestazione sulla tardività, prima di proporre impugnazioni è opportuno verificare i registri di cancelleria per dimostrare l'effettivo deposito del dispositivo entro i termini, poiché la mancanza di tale prova rende il ricorso difficilmente ammissibile.
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