Cassazione Penale, Ordinanza n. 34742/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due imputate hanno proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello che le aveva condannate per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990 e altro. I motivi, sovrapponibili, hanno riguardato: 1) la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dai testi escussi, che secondo le ricorrenti sarebbero state inutilizzabili; 2) ulteriori censure collegate al medesimo profilo probatorio; 3) la violazione di legge e il vizio di motivazione in tema di erronea applicazione della recidiva. Con memoria difensiva è stata contestata la proposta di inammissibilità, in particolare sui primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con motivazione logica, coerente e puntuale, che aveva spiegato le ragioni dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali e la loro pertinenza e precisione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo sulla recidiva, poiché la Corte territoriale aveva evidenziato precedenti penali, anche specifici, tali da sorreggere il giudizio di maggiore pericolosità. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il provvedimento di legittimità non entra nel merito della qualificazione del fatto, limitandosi a rilevare che la sentenza impugnata riguardava anche tale reato.
recidiva
La Corte ritiene corretta l'applicazione della recidiva quando la sentenza di merito evidenzi precedenti penali, anche specifici, idonei a fondare un giudizio ingravescente di pericolosità sociale.
Massime di principio
- In sede di legittimità, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica, coerente e puntuale non possono essere riproposte come vizi di violazione di legge o di motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La dedotta inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali dei testimoni va respinta quando il giudice di merito abbia spiegato in modo adeguato le ragioni dell'acquisizione, nonché la pertinenza e precisione del contenuto dichiarativo.
- La contestazione della recidiva è manifestamente infondata se la sentenza di merito dà conto di precedenti penali, anche specifici, e li utilizza per fondare un giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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