Cassazione Penale, Ordinanza n. 00365/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e disattese in appello, nonché diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello contestandone la motivazione sulla responsabilità penale e sulla sussistenza del reato. Dal testo emerge che i motivi riproponevano in sostanza le censure già dedotte in appello e respinte dal giudice di merito, senza apportare una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato inoltre che il ricorso tendeva a una rivalutazione nel merito delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. È anche menzionato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale la motivazione di appello è stata ritenuta immune dai vizi denunciati.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale parametro del giudizio di legittimità: non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze di merito o nella richiesta di nuova valutazione delle prove.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; la mera reiterazione dei motivi di appello già respinti è motivo di inammissibilità.
- Non è consentito in cassazione chiedere una rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la motivazione di merito è logica e immune dai vizi denunciati.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia dato conto in modo adeguato delle ragioni della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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