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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo: Khlaf Houssem ha dedotto la mancanza o manifesta infondatezza della motivazione in relazione alla sua responsabilita e la erronea mancata applicazione delle attenuanti generiche; D'Angelo Francesco ha dedotto erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe trattato di tentativo di furto e non di furto consumato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Khlaf l'inammissibilita e' stata fondata sulla mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (richiesta dalla modifica introdotta dall'art. 613 c.p.p. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103). Il motivo di D'Angelo e' stato ritenuto non consentito in sede di legittimita in quanto la censura ricostruisce i fatti in modo diverso rispetto ai giudici di merito e mira a sindacare valutazioni di fatto non manifestamente illogiche. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del ricorrente o la mera autenticazione o la firma del difensore 'per accettazione' non sanano la carenza e determinano l'inammissibilita

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifica procedure di impugnazione davanti alla Corte di cassazione introducendo l'obbligo della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale per rendere ammissibile il ricorso

  • Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021 (Rv. 281475)

    Giurisprudenza della Cassazione che conferma l'irrilevanza dell'autenticazione della sottoscrizione o della firma 'per accettazione' e ribadisce il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale per la validita del ricorso

  • Principio giurisprudenziale sulla sindacabilita' delle valutazioni di merito in sede di legittimita

    In sede di cassazione non e' consentito rinnovare la valutazione dei fatti o proporre una ricostruzione alternativa non compatibile con quella accertata dai giudici di merito; la censura sulla qualificazione giuridica e' ammissibile solo se si accetta la descrizione fattuale dei giudici di merito e si contesta la corretta sussunzione in una fattispecie astratta

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e' inammissibile dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p.; prima di proporre ricorso verificare l'iscrizione del difensore nell'albo speciale
  • Le impugnazioni in Cassazione che mirano a rinnovare la ricostruzione dei fatti o a contestare valutazioni probatorie dei giudici di merito sono generalmente inammissibili salvo che sia dimostrata una manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione, occorre partire dalla stessa descrizione fattuale accertata dai giudici di merito e limitarsi a contestare la sussunzione; non e' consentito usare il motivo per proporre una ricostruzione fattuale alternativa
  • La declaratoria di inammissibilita comporta tipicamente condanna alle spese processuali e, nei casi come quello in esame, il versamento alla cassa delle ammende (importo qui pari a 3.000 euro ciascuno); considerare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato
  • Se l'oggetto del ricorso riguarda la mancata applicazione di attenuanti generiche, occorre formulare il motivo in termini di diritto e mostrare vizi di diritto nella motivazione, non limitarsi a rilievi puramente valutativi

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