Sentenza n. 3051/2026 - Milano, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 514/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.09.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, per la parte relativa alla carta docente, della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il giudice ordinario aveva accertato il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/24, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta e a corrispondere il relativo importo. Formatosi il giudicato, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione della sentenza. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha pagato le somme dovute. La parte ricorrente ha quindi rappresentato l'avvenuto pagamento, insistendo per la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e non lasciasse residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa originaria, concludendo che il ricorso sarebbe stato fondato poiché il soddisfacimento del credito era avvenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio. Il Ministero è stato pertanto condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudice ordinario per l'anno scolastico 2023/24.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe della sentenza nel contesto della definizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando un'attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità residua derivante da una pronuncia di merito.
- Nel giudizio definito per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese richiede una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa originaria, verificando se, in assenza dell'attività sopravvenuta, il ricorso sarebbe stato accolto.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la valutazione di soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.
Come è indicizzato
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