Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo che recava l'enunciazione di una fideiussione prestata per garantire un credito bancario. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della banca ritenendo, in sostanza, che la fideiussione, in quanto operazione accessoria rispetto a un'operazione principale soggetta a IVA, dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA/registro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 40, nonché dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, sostenendo che, pur essendo il decreto ingiuntivo tassato in misura fissa, l'enunciazione della fideiussione costituiva un autonomo presupposto impositivo e doveva essere tassata separatamente. La banca ha resistito con controricorso, contestando anche la base imponibile assunta dall'Ufficio e sostenendo che l'imposta dovesse essere calcolata solo sull'importo effettivamente ingiunto, non sull'intero credito garantito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR perché aveva erroneamente escluso la tassazione autonoma della fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo sulla base della sua natura accessoria e del principio di alternatività IVA/registro. Tuttavia, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito e ha accolto il ricorso originario della contribuente solo in parte, limitatamente alla base imponibile: ha stabilito che, trattandosi di fideiussione formata per corrispondenza e soggetta a registrazione solo in caso d'uso, l'imposta di registro va applicata nei limiti del valore del credito oggetto dell'ingiunzione, cioè sulle sole prestazioni non ancora eseguite al momento dell'enunciazione. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22
l'enunciazione in un atto giudiziario di atti non registrati tra le stesse parti comporta l'applicazione dell'imposta anche alle disposizioni enunciate; se l'atto enunciato non è soggetto a registrazione in termine fisso, l'imposta colpisce la parte non ancora eseguita
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
il principio di alternatività IVA/registro non esclude, nella specie, la tassazione autonoma dell'atto enunciato
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6 della Tariffa, parte prima
richiamato dall'Agenzia come base della tassazione dell'atto enunciato
d.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte seconda, art. 1
gli atti formati per corrispondenza sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
richiamato quale riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria nei quali può essere contenuta l'enunciazione
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'enunciazione in un atto giudiziario di un contratto o negozio non registrato tra le stesse parti costituisce presupposto autonomo di tassazione, indipendentemente dalla natura accessoria o principale del rapporto enunciato.
- Il principio di alternatività IVA/registro non impedisce la tassazione dell'atto enunciato quando la norma sull'enunciazione ne preveda l'assoggettamento a imposta di registro.
- Se l'atto enunciato è formato per corrispondenza e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, l'imposta dovuta sull'enunciazione si commisura alle sole prestazioni non ancora eseguite al momento dell'atto che contiene l'enunciazione.
- Nel processo tributario, l'oggetto della pretesa è delimitato da petitum e causa petendi, sicché, una volta risolta la questione di diritto, la Corte può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La base imponibile dell'imposta di registro su fideiussione enunciata in decreto ingiuntivo va determinata con riferimento alla porzione di credito cui l'ingiunzione si riferisce, se la garanzia è stata prestata per corrispondenza e non è ancora stata integralmente eseguita.
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