Cassazione Penale, Sentenza n. 27675/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che convalidava il decreto del Questore (17/03/2025) di divieto di accesso a impianti sportivi e obbligo di presentazione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione della legge 13/12/1989 n.401, art.6 (e dell'art.178 lett. c) c.p.p.) per eccessiva compressione dei termini a disposizione per difendersi, poiché la convalida è avvenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica (notifica 18/03/2025 ore 11:50; convalida 18/03/2025 ore 15:45); 2) mancata valutazione della memoria difensiva depositata entro il termine di 48 ore (20/03/2025 ore 11:00); 3) vizio di motivazione in ordine al fumus della attribuibilità della condotta, alla durata della misura e alla necessità/urgenza dell'adozione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la giurisprudenza consolidata impone che la convalida del G.I.P. non intervenga prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, termine necessario per l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Poiché nel caso concreto la convalida è avvenuta prima delle 48 ore e la memoria difensiva depositata non è stata valutata, l'ordinanza è annullata senza rinvio. La Corte ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, mantenendo invece il divieto di accesso agli impianti sportivi. Il secondo motivo è stato assorbito. Disposto l'invio del dispositivo al Questore di Brindisi.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La disposizione richiede un termine dilatorio (praticamente 48 ore) tra la notifica del provvedimento questorile e la convalida del G.I.P. per garantire il contraddittorio cartolare; la convalida antecedente a tale termine lede il diritto di difesa.
Il mancato rispetto del termine dilatorio produce nullità di ordine generale: la violazione è causa di invalidità del provvedimento impugnato.
giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. Sez. 3, n. 32824/2013 e successivi)
Principio interpretativo secondo cui la convalida deve rispettare il termine dilatorio di 48 ore; la giurisprudenza viene invocata come criterio di applicazione costante della legge per valutare la regolarità della convalida.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile non può avvenire prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica: il rispetto di tale termine è essenziale per garantire il contraddittorio cartolare e la difesa.
- La mancata attesa delle 48 ore è causa di nullità di ordine generale (art. 178 lett. c) c.p.p.) e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Se il difensore deposita memorie entro il termine di 48 ore ma la convalida avviene anticipatamente, tali memorie non sono state valutate e ciò può giustificare l'annullamento senza rinvio.
- L'annullamento può essere parziale: la Corte può dichiarare inefficace solo alcuni effetti del provvedimento (es. obbligo di presentazione) mantenendo intatte misure ritenute ammissibili (es. divieto di accesso), valutando caso per caso la proporzionalità e la competenza del Questore.
- In situazioni analoghe è opportuno per la difesa contestare immediatamente la tempestività della convalida e documentare il deposito di ogni memoria o atto difensivo nei termini dilatori richiesti.
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