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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 241 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano impugnato l'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni con cui l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. L'immobile era stato considerato "di lusso" perché la sua superficie utile complessiva superava i 240 mq. I contribuenti sostenevano che dal calcolo dovesse essere esclusa la mansarda di circa 53,60 mq, qualificata nell'atto notarile come "soffitto" e ritenuta non pienamente abitabile per le caratteristiche costruttive e per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari. L'Agenzia contestava tale impostazione, sostenendo che la superficie dovesse essere calcolata secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969 e che l'abitabilità urbanistica non fosse rilevante ai fini fiscali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso. Ha stabilito che il locale dell'ultimo piano, pur indicato come "soffitta" nell'atto di compravendita e privo dei requisiti di abitabilità secondo la normativa sanitaria, costituiva catastalmente un piano fruibile dell'unità immobiliare e doveva essere incluso nella superficie utile. Poiché la superficie complessiva risultava superiore a 240 mq, l'immobile doveva essere considerato di lusso e non spettava l'agevolazione prima casa. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986

    "Per fruire dell'agevolazione prima casa è necessario che l'abitazione acquistata non presenti caratteristiche di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969"

    L'agevolazione prima casa non spetta quando l'immobile presenta le caratteristiche di lusso individuate dal decreto ministeriale richiamato dalla norma.

  • Articolo 5 del D.M. 2 agosto 1969

    "Abitazioni composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 metri quadrati"

    La disposizione individua una categoria di abitazioni di lusso in base alla superficie utile complessiva e prevede l'esclusione dal computo di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina, nei limiti stabiliti dalla norma.

  • Articolo 6 del D.M. 2 agosto 1969

    "Singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati"

    Per le singole unità immobiliari, il superamento della soglia di 240 mq determina la qualificazione come abitazione di lusso. Sono escluse solo le superfici espressamente indicate dalla norma; non è prevista un'esclusione generale per locali non abitabili sotto il profilo urbanistico o sanitario.

  • Articolo 112 c.p.c.

    L'Agenzia delle Entrate aveva dedotto che la Commissione Provinciale avesse deciso oltre i limiti della domanda e dei motivi dedotti, ma la decisione d'appello si è fondata principalmente sull'errata applicazione dei criteri di calcolo della superficie utile.

  • Articolo 113 c.p.c.

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla pretesa violazione delle norme applicabili alla controversia, ma la CTR ha deciso applicando direttamente i criteri fiscali del D.M. 2 agosto 1969.

  • Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975

    I requisiti di abitabilità e igienico-sanitari previsti da tale decreto non incidono automaticamente sul calcolo della superficie rilevante ai fini dell'agevolazione fiscale, poiché il D.M. 2 agosto 1969 non li richiama.

Massime di principio

  • Ai fini dell'agevolazione prima casa, la qualificazione fiscale dell'immobile dipende dai criteri specifici previsti dal D.M. 2 agosto 1969 e non necessariamente dalla sua abitabilità urbanistica o igienico-sanitaria.
  • Un locale indicato nell'atto come "soffitta" può essere incluso nella superficie utile se, in concreto e catastalmente, costituisce un piano fruibile dell'unità immobiliare; la sola denominazione notarile non è decisiva.
  • Le esclusioni dal calcolo della superficie utile sono tassative: non è possibile estenderle per analogia a locali non espressamente menzionati dal decreto.
  • L'onere di provare il diritto a un'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca. In caso di superficie catastale superiore alla soglia normativa, il contribuente deve fornire una prova solida e documentata dell'esclusione delle superfici contestate.
  • Per determinare se un immobile sia di lusso occorre distinguere tra requisiti urbanistici, requisiti igienico-sanitari e criteri fiscali: l'assenza di abitabilità non esclude di per sé la rilevanza fiscale della superficie.
  • La superficie catastale e la documentazione tecnica dell'immobile possono assumere particolare rilievo probatorio, soprattutto quando descrivono il locale come parte integrante e fruibile dell'unità immobiliare.

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