Cassazione Civile, Ordinanza n. 36754/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'avvocata aveva ottenuto dalla Corte d'appello la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Poiché non aveva ricevuto la comunicazione del primo decreto di liquidazione, aveva chiesto una nuova liquidazione, ottenendola. Dopo il pagamento, il secondo provvedimento era stato revocato perché era emersa l'esistenza di un precedente decreto già emesso per il medesimo incarico. L'opposizione contro la revoca era stata respinta dalla Corte d'appello, sul rilievo che la liquidazione era già stata operata e che eventuali vizi del primo decreto erano estranei al giudizio, non essendo quel decreto stato impugnato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sostanza, che l'opposizione dovesse essere interpretata come denuncia del vizio del primo provvedimento, non conoscibile per effetto di una comunicazione irrituale, e che tale vizio avrebbe inciso sulla validità del decreto originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il dedotto vizio della comunicazione del primo decreto di liquidazione non integrava nullità né inesistenza del provvedimento. Ha inoltre osservato che il termine "revoca" era stato usato in senso non tecnico: la Corte d'appello aveva semplicemente preso atto dell'esistenza di una liquidazione già precedentemente disposta, circostanza che impediva una seconda liquidazione per il medesimo incarico. È stata pertanto confermata la decisione che negava la ulteriore liquidazione. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il difetto o l'irritualità della comunicazione di un provvedimento non ne determina, di per sé, la nullità o l'inesistenza, se il provvedimento è comunque esistente ed efficace.
- Quando per il medesimo incarico professionale sia già intervenuta una liquidazione, non è consentita una duplicazione della liquidazione stessa solo perché il primo provvedimento non sia stato impugnato o non sia stato conosciuto tempestivamente.
- Nel giudizio di opposizione contro la revoca di una liquidazione, il giudice può limitarsi a verificare l'esistenza di un precedente provvedimento liquidatorio preclusivo di una nuova liquidazione, senza dover sindacare d'ufficio la validità del decreto originario se questo non è stato oggetto di specifica impugnazione.
- L'uso del termine 'revoca' non è decisivo quando, in concreto, il provvedimento si risolva nell'accertamento dell'esistenza di un precedente titolo incompatibile con una ulteriore liquidazione.
Come è indicizzato
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