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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23509/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo: 1) la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di "lieve entità" ex art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), osservando che il dato quantitativo (12,77 g) e le altre risultanze investigative (prezzo modesto di cessione, assenza di prova sul numero di assuntori e sui contatti con fornitori, modalità dell'evento riconducibili a piccolo spaccio) avrebbero dovuto portare al riconoscimento della lieve entità; 2) il diniego non motivato delle circostanze attenuanti generiche, ossia la mancata valutazione concreta e motivata delle attenuanti nel caso specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha condiviso che le motivazioni di primo e secondo grado, lette congiuntamente, non hanno effettuato la necessaria valutazione unitaria degli indici previsti dall'art.73, comma 5 (dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze), avendo: il giudice di primo grado valorizzato esclusivamente il dato ponderale (12,77 g) senza considerare compiutamente le altre circostanze; la Corte d'appello dedotto il carattere "organizzato e non occasionale" sulla base di un unico modus operandi (un singolo scambio con accensione del display), operando un salto logico. La Cassazione ha pertanto annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione di "lieve entità" ex art.73, comma 5, va compiuta con una valutazione unitaria e motivata che consideri il dato quantitativo insieme a mezzi, modalità e circostanze: il peso della droga da solo non basta.
  • Dati oggettivi come la modestia della controprestazione (prezzo basso) e l'assenza di elementi probatori su rete di assuntori o fornitori sono elementi che possono orientare verso il riconoscimento della lieve entità se valutati complessivamente.
  • L'accertamento del carattere "organizzato" o "non occasionale" non può fondarsi su un singolo episodio o su un mero indizio di modus operandi senza adeguata motivazione e riscontri probatori.
  • In caso di decisioni "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado), il giudice di legittimità esamina la motivazione complessiva dei due gradi letti congiuntamente: carenze logiche o valutative in entrambe le sentenze possono portare all'annullamento con rinvio.
  • Il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato concretamente; una mera petizione di principio senza valutazione fattuale è censurabile in Cassazione.
  • Se le motivazioni dei giudici di merito sono carenti o contraddittorie sull'applicazione dell'art.73, comma 5, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame ad altra sezione di appello.

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