Cassazione Penale, Sentenza n. 32463/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio, denunciando: (1) difetto di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e nella ricostruzione della dinamica del fatto, con particolare riferimento al presunto travisamento delle dichiarazioni della teste Panzeri usato per ritenere non attendibili le dichiarazioni dell'imputato; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. per una presunta mancata adeguata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (maresciallo Arrigoni), ritenute fondamentali per l'accertamento del pericolo di vita corso dalla vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano generici e di contenuto meramente di merito, mirando a una rivalutazione dei fatti e a una rinnovata valutazione delle prove non consentita nel giudizio di legittimità. Per le conseguenze dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, v. Corte Cost. n.186/2000) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Arrigoni Davide, liquidate come indicato nel dispositivo della sentenza impugnata.
Norme richiamate
presente nel ricorso come vizio denunciato
la Corte ha ritenuto che non vi fosse un'adeguata censura specifica sul passaggio motivazionale che aveva valutato l'attendibilità della persona offesa, anche in considerazione delle conferme fornite dagli altri operatori di polizia giudiziaria intervenuti
richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi escludenti la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
citata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
la Corte ha ritenuto assenti elementi per escludere la colpa nell'inammissibilità, giustificando l'applicazione della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che contenga censure generiche e volte a nuova valutazione del merito dei fatti è spesso dichiarato inammissibile: bisogna mirare a vizi di diritto specifici e motivati.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni (persona offesa, testi, imputato) spetta al giudice di merito; per impugnare con successo occorre indicare passi precisi della motivazione ritenuti contraddittori o illogici.
- La denuncia di travisamento di prove deve essere supportata da chiari riferimenti motivazionali e dimostrare che il giudice ha valutato fatti inesistenti o ha omesso elementi decisivi; la mera proposta di una ricostruzione alternativa non è sufficiente in Cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso la legge prevede conseguenze economiche (spese processuali e possibile somma alla Cassa delle ammende); per evitare la sanzione bisogna mostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se si intende contestare l'attendibilità della persona offesa ai sensi dell'art. 192 c.p.p. è utile dimostrare l'assenza di conferme investigative, incongruenze rilevanti o motivi di interesse a mentire, evidenziando specifici passaggi della sentenza che avrebbero trascurato tali aspetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32435/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32438/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32439/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32440/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32441/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32442/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →