Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Aosta. Con unico motivo deduceva la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. (in relazione all'art. 82 c.p.p.) per essere stata ritenuta tacitamente revocata la costituzione di parte civile senza adeguata indagine sulla diversità della causa petendi e del petitum tra il giudizio penale e l'azione civile autonoma; e la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che nel giudizio civile si era chiesto solo il risarcimento del danno morale da reato derivante dalla svendita dell'immobile e non il risarcimento avanzato nel processo penale, ossia che le due domande erano diverse. Con motivi aggiunti si è insistito nell'eccezione di nullità della sentenza per la diversità delle causae petendi e dei provvedimenti richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente rilevato come, con atto di citazione del 20/12/2019, la Celati avesse proposto davanti al giudice civile domanda di "risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non... e per i danni esistenziali e morali", ossia una domanda coincidente con la pretesa civile esercitata nel processo penale. Ne è conseguita la revoca tacita della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma secondo, c.p.p., con inammissibilità dell'appello penale della Celati. Per questa declaratoria la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, valutati equitativamente come sanzione per i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Norme richiamate
La costituzione di parte civile si considera revocata se la parte promuove l'azione dinanzi al giudice civile; la revoca può essere tacita quando l'atto di citazione civile non espone elementi di autonomia tali da qualificare la domanda come diversa rispetto alla pretesa civile nel processo penale.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Capo di cassazione invocato dalla ricorrente relativo a motivi di violazione di norme processuali (qui in relazione alla presunta errata applicazione dell'art. 82); la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Capo di cassazione relativo alla carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata e non viziata sotto tale profilo.
Dispositivo che disciplina le conseguenze processuali dell'inammissibilità o infondatezza del ricorso, qui applicato per la condanna della ricorrente alle spese processuali in favore della parte resistente.
Riferimento alla medesima azione per restituzioni e risarcimento del danno prevista nel processo penale; la giurisprudenza interpreta una domanda civile identica come causa di revoca tacita della costituzione di parte civile.
Massime di principio
- Se la parte civile, durante il processo penale o mentre pende un appello penale, promuove davanti al giudice civile una domanda che coincide per oggetto e soggetti con la pretesa civile esercitata nel procedimento penale, la costituzione di parte civile nel processo penale può intendersi tacitamente revocata ex art. 82 c.p.p., con conseguente inammissibilità delle impugnazioni basate su quella costituzione.
- Per evitare la revoca tacita è necessario che l'atto di citazione civile specifichi chiaramente elementi di autonomia (diversa causa petendi o diverso petitum) rispetto alla pretesa civile già dedotta nel processo penale, oppure che la parte dichiari espressamente di non voler esercitare in sede civile le stesse domande già proposte nel penale.
- Il giudice di appello penale deve verificare la identità o la diversità delle domande civili rispetto a quelle del processo penale; se sussiste coincidenza, la revoca tacita opera automaticamente e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile.
- La mancata fondatezza dell'impugnazione in Cassazione può comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, anche l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende; occorre valutare cautamente la strategia processuale prima di proporre ricorsi manifestamente inconsistenti.
- In casi dubbi, è consigliabile fissare espressamente nella citazione civile le distinzioni rispetto alle pretese penali (ad es. limitare il petitum, specificare il diverso titolo della domanda, o chiedere sospensione/riserva) oppure coordinarsi con il difensore penale per evitare conflitti procedurali.
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