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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22788/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando che l'inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e aspecifica, osservando che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava alcuna correlazione tra le argomentazioni del provvedimento e i rilievi difensivi.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, ma prende atto della condanna pronunciata in appello.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    l'inammissibilità del ricorso, quando imputabile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano

    l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli

    conferma il principio secondo cui il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza incorrere in aspecificità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una censura generica o aspecifica, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità dei motivi di impugnazione richiede l'indicazione puntuale del rapporto tra le ragioni poste a base della decisione e le contestazioni difensive; non è sufficiente una critica meramente assertiva della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso imputabile a colpa del ricorrente determina la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la Corte di cassazione rileva solo il difetto di specificità del motivo, non rivaluta il merito dell'affermazione di responsabilità e si arresta alla verifica della ritualità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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