Cassazione Penale, Sentenza n. 40474/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per complessivi 24 giorni, a seguito dell'arresto del 9/11/2021 e della custodia cautelare in carcere poi revocata dal Tribunale del riesame il 30/11/2021 (eseguita il 2/12/2021). L'imputazione era detenzione ai fini di spaccio di marijuana, dalla quale il ricorrente è stato poi assolto con sentenza del G.U.P. del 10/05/2022. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo stata esclusa la responsabilità penale, i fatti (il ricorrente seduto con altri attorno a un tavolo su cui erano bustine di marijuana, un bilancino e bustine vuote) denotassero una condotta consapevole ostativa al riconoscimento della riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente. Ha affermato il principio secondo cui, se la revoca della misura cautelare è avvenuta per carenza ab origine della gravità indiziaria sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che aveva disposto la cautela, l'aver contribuito alla custodia per dolo o colpa grave non può operare quale condizione ostativa al riconoscimento della riparazione. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio; la Corte d'appello è altresì demandata alla regolamentazione delle spese relative a questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'irriconoscibilità del beneficio se l'istante ha dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; la Corte interpreta che tale causa ostativa non opera quando la misura è stata inesistente ab origine per diversa valutazione dei medesimi elementi da parte del giudice della revoca.
Sez. U., sent. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio di riferimento: se il giudice del riesame revoca la misura per insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità sulla base di diversa valutazione degli stessi elementi, non può essere escluso il diritto alla riparazione invocando il dolo o la colpa grave dell'interessato; il giudice della riparazione non può valutare neppure la colposa lieve in tali ipotesi.
Giurisprudenza della Cassazione Sez. 4 (citate: n. 22103/2019 Longo; n. 5452/2019 Raso; n. 54042/2018 Longordo; n. 22806/2018 Morante)
Decisioni confermative del principio secondo cui, ove la revoca derivi da diversa valutazione dei medesimi elementi, l'errore è autoreferenziale dell'Autorità giudiziaria e non può essere fatto valere come conseguenza colposa imputabile all'indagato ai fini dell'esclusione della riparazione.
Massime di principio
- Se la revoca della misura cautelare è motivata dalla carenza di gravità indiziaria emersa da una diversa valutazione degli stessi elementi già a disposizione del Gip, il richiedente ha elevata probabilità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione: il suo comportamento non può essere considerato causalmente efficiente per la custodia.
- Il giudice della riparazione non può, in questi casi, aggravarne la posizione valutando responsabilità per dolo o anche per colpa lieve: l'errore è attribuibile all'autorità giudiziaria e rende inefficace la tesi causale dell'adozione della misura.
- Per resistere efficacemente alla domanda di riparazione, la parte resistente deve dimostrare che la misura è stata legittimamente adottata (ossia che le condizioni cautelari sussistevano ab origine) oppure che l'illiceità o la condotta dell'indagato hanno effettivamente e direttamente determinato l'adozione della misura (dolo o colpa grave) in modo non sovvertibile dalla valutazione successiva.
- Nelle impugnazioni avanti la Corte di Cassazione è strategico evidenziare se la revoca sia dipesa da una nuova valutazione dei medesimi elementi o dall'emergere di elementi nuovi: la prima ipotesi agevola il ricorrente per la riparazione, la seconda può rendere più complessa la sua prospettazione.
- Suggerimento pratico per casi analoghi: acquisire e mettere in rilievo il provvedimento di revoca (tribunale del riesame) e le sue motivazioni comparandole con le considerazioni del Gip; sottolineare la coesistenza degli stessi elementi documentali e la diversa valutazione giuridica operata dal giudice del riesame, invocando la giurisprudenza di legittimità richiamata.
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