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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20271/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 settembre 2024 deducendo, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del fatto ai fini della riqualificazione dell'ipotesi contestata come lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte di legittimità rileva che il ricorso è meramente rivalutativo e non confronta in modo decisivo la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la lieve entità valorizzando una costante attività di spaccio, svolta con continuità, a favore di una pluralità di acquirenti e con offerta di diverse tipologie di sostanza. Il ricorrente contestava quindi, in sostanza, il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti va valutata in modo non atomistico, considerando mezzi, modalità e circostanze della condotta, così da apprezzare l'intera cornice fattuale e la possibile esclusione della fattispecie lieve quando la pluralità delle condotte e le loro caratteristiche denotino un'attività di spaccio non occasionale.

  • art. 731 comma Mei DPR 309/90

    La sentenza riporta tale richiamo come oggetto della richiesta di riqualificazione, ma il riferimento normativo appare nel testo in forma imprecisa; il cuore della decisione riguarda comunque il mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la lieve entità del fatto non può essere riconosciuta con una valutazione atomistica delle singole cessioni o detenzioni, ma richiede un apprezzamento complessivo di mezzi, modalità e circostanze della condotta.
  • Una pluralità di condotte di spaccio, ravvicinate nel tempo e nello spazio, caratterizzate da continuità operativa, pluralità di acquirenti e gestione di quantitativi significativi di droga, può legittimare l'esclusione della fattispecie lieve.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto, senza evidenziare un effettivo vizio della motivazione o una violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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