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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25775/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fichera era imputato di truffa militare pluriaggravata continuata per aver annotato sul memoriale orari di servizio maggiorati rispetto a quelli effettivamente svolti, assentandosi dalla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e risultando invece presente nella sua residenza. Le prove ritenute valide sono state la testimonianza del collega Gulino e l'analisi dei tabulati telefonici; la difesa ha invocato prassi interna di contabilizzazione delle ore (es. annotazioni per "disbrigo pratiche in ufficio" vs "disbrigo pratiche d'ufficio") e la possibilità di essere comandato fuori sede, nonché ha eccepito l'improcedibilità per difetto di querela a seguito della modifica normativa (legge 103/2017) al reato di truffa comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: (i) la contestazione di improcedibilità per difetto di querela è irrilevante perché l'imputazione è di truffa militare pluriaggravata (art. 234 c.p. mil. pace), procedibile d'ufficio; (ii) le censure sulla prassi interna e sulle presunte attività svolte fuori sede non superano la valutazione di merito già compiuta dalla Corte d'appello, che ha ritenuto inattendibili i testimoni della difesa e provate le assenze; (iii) la tesi che l'imputato fosse comunque comandato fuori sede non è stata dimostrata nel processo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende. In sede di merito (Corte militare d'appello) la pena era stata già ridotta a cinque mesi e diciotto giorni per concessione dell'attenuante dell'ottima condotta e provato valore, confermando nel resto la condanna e quantificando il danno patrimoniale in oltre €4.000.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. pen. mil. pace

    art. 234 cod. pen. mil. pace

    La truffa militare pluriaggravata è reato previsto dal codice penale militare di pace e, come tale, è procedibile d'ufficio; pertanto l'eccezione di mancata querela non è applicabile.

  • art. 48 cod. pen. mil. pace

    art. 48, ultima parte, cod. pen. mil. pace

    Riconosciuta dall'appello l'attenuante dell'"ottima condotta e provato valore", motivo per cui è stata ridotta la pena.

  • art. 640 cod. pen.

    Riferito dalla difesa in relazione alla truffa comune e alla modifica della procedibilità, ma la Corte ha sottolineato che la fattispecie contestata è di natura militare (art. 234 c.p. mil.), perciò la disciplina dell'art. 640 c.p. non prevale.

  • legge 103/2017

    La legge ha modificato la procedibilità per il delitto di truffa comune prevedendo procedibilità d'ufficio solo con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7; tuttavia la norma è stata ritenuta non rilevante nel caso, perché il reato contestato è quello militare.

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Citato come aggravante che, se contestata nel caso di truffa comune, può rendere procedibile d'ufficio il reato; non è stata contestata nella imputazione militare ed è quindi irrilevante per la decisione.

Massime di principio

  • La truffa prevista dal codice penale militare (art. 234 c.p. mil. pace) è procedibile d'ufficio: le eccezioni sulla mancata querela, anche se rilevanti per la truffa comune, non valgono per i reati militari equiparati.
  • La prova della presenza/assenza sul luogo di servizio può essere efficacemente svolta con tabulati telefonici e testimonianze; la Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione dell'attendibilità dei testi.
  • La semplice invocazione di prassi interna non sostituisce la prova di un ordine o di una disposizione formale che autorizzi o imponga l'allontanamento dal luogo di servizio: bisogna dimostrare l'esistenza di un comando specifico o di documentazione che giustifichi l'assenza.
  • Se la difesa fonda le sue argomentazioni su dichiarazioni di colleghi o su usi non codificati, è necessario corroborare tali affermazioni con elementi oggettivi (ordini scritti, e-mail, registrazioni, testimoni credibili) per superare le valutazioni di merito.
  • In cassazione non si rinnovano le prove: i motivi che insistono su questioni di fatto già valutate dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati se non indicano vizi di diritto.
  • Presentare ricorsi infondati può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e sanzioni (Cassa delle ammende); occorre verificare la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni.

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