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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01502/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tardività del deposito rispetto al termine di impugnazione. Rileva che l'inammissibilità è preliminare e assorbente rispetto a qualsiasi doglianza di merito, dichiarabile de plano ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Foggia del 28/04/2025. La Corte non affronta il merito dei motivi, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato depositato il 2/06/2025 oltre il termine di legge: l'ordinanza era stata depositata il 30/04/2025 e notificata al difensore in pari data e all'interessato il 04/05/2025, con scadenza del termine di impugnazione fissata al 19/05/2025. Il ricorso è quindi dichiarato tardivo e, per ciò solo, inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    La tardività del ricorso determina l'inammissibilità per cassazione; la causa di inammissibilità è preliminare e assorbente rispetto ai motivi.

  • legge n. 103 del 2017

    Le modifiche introdotte consentono la declaratoria de plano dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile, senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito.
  • La verifica della tempestività del ricorso costituisce un controllo preliminare assorbente: se il ricorso è tardivo, ogni ulteriore doglianza resta priva di esame.
  • L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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