Cassazione Penale, Ordinanza n. 01502/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tardività del deposito rispetto al termine di impugnazione. Rileva che l'inammissibilità è preliminare e assorbente rispetto a qualsiasi doglianza di merito, dichiarabile de plano ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Foggia del 28/04/2025. La Corte non affronta il merito dei motivi, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato depositato il 2/06/2025 oltre il termine di legge: l'ordinanza era stata depositata il 30/04/2025 e notificata al difensore in pari data e all'interessato il 04/05/2025, con scadenza del termine di impugnazione fissata al 19/05/2025. Il ricorso è quindi dichiarato tardivo e, per ciò solo, inammissibile.
Norme richiamate
La tardività del ricorso determina l'inammissibilità per cassazione; la causa di inammissibilità è preliminare e assorbente rispetto ai motivi.
Le modifiche introdotte consentono la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile, senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito.
- La verifica della tempestività del ricorso costituisce un controllo preliminare assorbente: se il ricorso è tardivo, ogni ulteriore doglianza resta priva di esame.
- L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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