Cassazione Penale, Sentenza n. 13197/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto Vastarella avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività ricreative e sportive per 3 giorni) inflitta dal consiglio di disciplina. Il Tribunale aveva ritenuto violato il diritto di difesa perché la contestazione dell'addebito era avvenuta lo stesso giorno della convocazione davanti al consiglio di disciplina, non lasciando un congruo lasso di tempo per predisporre la difesa. Il Ministro ha censurato tale decisione per errata applicazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 e per non aver osservato i criteri di deducibilità delle nullità processuali (richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui la nullità per mancata preventiva contestazione deve essere eccepita all'apertura dell'udienza).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero sul profilo formale: pur affermando il principio che il detenuto debba avere tempi congrui per difendersi, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sulle nullità processuali (art. 182 c.p.p.) ai procedimenti disciplinari. Pertanto la nullità per contestazione effettuata "in limine" dell'udienza doveva essere eccepita dall'imputato all'apertura dell'udienza dinanzi al consiglio di disciplina; non essendolo stata, il Tribunale di sorveglianza ha errato nel dichiarare la nullità. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale per il prosieguo.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81
"contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore \"... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto ...\""
La sequenza procedurale prevista (redazione del rapporto, contestazione entro dieci giorni, eventuali accertamenti, convocazione entro dieci giorni dalla contestazione) mira a garantire il tempo necessario per preparare la difesa del detenuto; tuttavia l'applicazione non implica sempre un termine perentorio rigido: ciò che conta è che il lasso temporale sia ragionevole per predisporre la difesa.
art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Le nullità processuali devono essere eccepite dalla parte che vi abbia interesse prima del compimento dell'atto cui si riferiscono; applicando questa regola ai procedimenti disciplinari, la mancata eccezione all'apertura dell'udienza comporta decadenza dalla possibilità di far valere la nullità successivamente.
Regole penitenziarie europee (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri), regola n. 59
"i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: 1. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; ..."
Standard internazionali che giustificano l'esigenza di informazione dettagliata e di tempo adeguato per la difesa, utilizzati dalla giurisprudenza come parametro interpretativo delle garanzie procedurali nel diritto interno.
Cass. pen., Sez. 1, sent. n. 30038 del 22/09/2020 (Corso)
Principio di diritto secondo cui, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa deve essere eccepita a pena di decadenza al momento dell'apertura dell'udienza stessa; la Corte di cassazione nel caso concreto ha riaffermato e applicato tale principio.
Massime di principio
- La mancata preventiva contestazione dell'addebito può comportare la nullità del procedimento disciplinare, ma tale nullità è soggetta alle regole generali di deducibilità delle nullità e va eccepita tempestivamente (all'apertura dell'udienza disciplinare), pena la decadenza.
- Gli istituti penitenziari devono garantire al detenuto informazioni chiare sull'addebito e un tempo ragionevole per preparare la difesa; tuttavia la valutazione del "tempo ragionevole" è fattuale: per fatti semplici o chiaramente descritti un lasso di tempo breve può essere sufficiente.
- Chi impugna un provvedimento disciplinare per violazione delle garanzie procedurali dovrà verificare se l'obiezione relativa alla preventiva contestazione è stata tempestivamente sollevata davanti al consiglio di disciplina; in assenza di tale eccezione, l'azione in sede giurisdizionale rischia di essere inammissibile per decadenza.
- In pratica, il detenuto che ritenga leso il diritto di difesa per contestazione tardiva deve opporre immediata riserva o eccezione all'apertura dell'udienza disciplinare e farne verbalizzazione; l'amministrazione penitenziaria deve invece curare la documentazione dei tempi di contestazione e convocazione per evitare impugnazioni fondate.
- I giudici valutano congiuntamente la tutela sostanziale del diritto di difesa e il rispetto delle regole processuali formali: il riconoscimento della violazione richiede sia prova dell'impossibilità di predisporre una difesa adeguata, sia il rispetto delle regole sulla tempestiva deduzione della nullità.
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