Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37306/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. La sentenza di merito resta quindi ferma sia quanto all'affermazione di responsabilità per la detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio sia quanto al diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una detenzione di sostanza stupefacente ritenuta funzionale allo spaccio. Dal testo risulta che i motivi di ricorso erano la riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, sia sul giudizio di responsabilità sia sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le doglianze non denunciavano manifeste incongruenze logiche o contraddizioni intrinseche della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, non consentita in sede di legittimità. È inoltre richiamato il mancato accoglimento delle generiche, ritenuto sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni sulle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta e logicamente non manifestamente incongruente.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia già compiuto un apprezzamento del merito immune da manifeste illogicità o contraddizioni intrinseche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, con motivazione sufficiente e non illogica, dell'esame delle deduzioni difensive e delle ragioni del mancato riconoscimento.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.