Cassazione Penale, Ordinanza n. 26804/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione di merito che l'aveva ritenuta responsabile del reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p., in relazione a una occupazione di immobile appartenente al patrimonio pubblico. Nel primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la censura era sostanzialmente una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle risultanze processuali, già esaminati e disattesi in appello. Nel secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta non avrebbe dovuto essere punita; anche su questo punto la doglianza era ritenuta reiterativa di questioni già vagliate, essendo stata valorizzata in appello la reiterazione e non occasionalità dell'occupazione, protrattasi nonostante i dinieghi amministrativi alla regolarizzazione e con pregiudizio per la riassegnazione del bene pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente fattuale e privo di specificità, oltre che privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto per la reiterazione e non occasionalità della condotta e per l'ostacolo alla riassegnazione dell'immobile pubblico. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato contestato di invasione di terreni o edifici; la Corte non mette in discussione la qualificazione giuridica già accertata in merito, limitandosi a ritenere inammissibili le censure sull'elemento soggettivo.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta sia reiterata e non occasionale e quando l'occupazione di un immobile pubblico ostacoli la riassegnazione del bene secondo i criteri amministrativi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, le doglianze sono prive di effettiva specificità e meramente apparenti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta presenti carattere reiterato e non occasionale e produca effetti ostativi rilevanti sulla gestione o riassegnazione di un bene pubblico.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente e non illogico sull'elemento soggettivo e sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
Come è indicizzato
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