Cassazione Civile, Ordinanza n. 25605/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società postale)
La controversia
La controversia trae origine dal pagamento, da parte della società postale, di un assegno bancario non trasferibile dell'importo di euro 2.400,00 tratto sul conto corrente della resistente e riscosso da un soggetto diverso dal legittimo prenditore. La compagnia assicurativa agiva in giudizio chiedendo il ristoro del danno. In primo grado il giudice di pace accoglieva la domanda, ritenendo irrilevante il fatto che il titolo fosse stato spedito per posta ordinaria; in appello la società postale insisteva nel rigetto, ma il tribunale confermava la responsabilità della stessa, escludendo un concorso di colpa della mittente. Con il ricorso per cassazione la società postale deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 DPR 156/73, 43 R.D. 1736/33 e DM 26/2/2004, in relazione all'art. 1227, comma 1, c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo in sostanza che l'invio del titolo con posta ordinaria integrasse un comportamento colposo della danneggiata idoneo a concorrere causalmente nella produzione dell'evento dannoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondate le censure e ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, della corresponsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. tra mittente e banca/operatore nella vicenda del titolo spedito con modalità non prudenti: l'uso della posta ordinaria espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla normale prudenza e costituisce antecedente causale dell'evento dannoso, concorrendo con la colpa dell'operatore nella identificazione del presentatore all'incasso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la condotta del danneggiato che utilizza una modalità di spedizione imprudente può integrare concorso colposo causalmente rilevante nella produzione del danno.
richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano la spedizione del titolo; la Corte lo menziona nel perimetro della censura accolta.
DM 26/2/2004
richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di spedizione e alla disciplina applicabile.
art. 43 R.D. 1736/33
richiamato quale norma concernente l'assegno bancario non trasferibile e la sua circolazione/incasso.
Massime di principio
- In tema di pagamento di assegni bancari non trasferibili, la responsabilità dell'operatore che consente l'incasso da parte di soggetto non legittimato può concorrere con il comportamento del mittente quando quest'ultimo abbia scelto una modalità di trasmissione del titolo oggettivamente imprudente, come la posta ordinaria.
- Ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., la spedizione del titolo con un mezzo che espone volontariamente a un rischio superiore alla normale prudenza costituisce antecedente causale dell'evento dannoso e può ridurre o escludere il risarcimento in ragione del concorso colposo del danneggiato.
- La valutazione del concorso di colpa richiede di considerare non solo l'errore dell'operatore nell'identificazione del presentatore all'incasso, ma anche la condotta della parte che abbia contribuito alla verificazione del danno con modalità di invio del titolo non adeguatamente protette.
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