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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12008/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Callerio, macchinista dipendente di Trenitalia, aveva chiesto che nel trattamento retributivo corrisposto per le ferie venissero computate due indennità contrattuali: "indennità per assenza dalla residenza di lavoro" e "indennità di utilizzazione professionale". La Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto tali domande. Callerio ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, unitamente al ricorso notificato, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione entro il termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. Nonostante il ricorrente avesse dichiarato nel ricorso che la sentenza era stata notificata il 27/09/2022, non ha depositato la relativa copia con la relata. La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 21349/2022) secondo cui tale dichiarazione costituisce manifestazione di "autoresponsabilità" e rende inemendabile l'omissione del deposito, escludendo la possibilità di integrarla successivamente con memorie. Sono state inoltre liquidate le spese a carico del ricorrente (e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto).

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.

    copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione

    Richiede, a pena di improcedibilità, il deposito insieme al ricorso della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica; l'omissione rende il ricorso improcedibile quando il ricorrente abbia dichiarato nel ricorso di aver ricevuto la notificazione.

  • Cass. SS.UU. n. 21349 del 2022

    La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un 'fatto processuale' -la notificazione della sentenza- ... facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica ... senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.

    La Corte ha interpretato la dichiarazione di notificazione nel ricorso come atto di "autoresponsabilità" obbligante il ricorrente al deposito della documentazione; l'omissione è inemendabile e comporta improcedibilità.

  • Ordinanza Sesta Sezione n. 15832 del 2021

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, ... non può essere successivamente corretta ... e deve ritenersi inemendabile

    Conferma il principio che la dichiarazione nel ricorso non può essere sanata con memorie successive e che l'omissione del deposito richiesto comporta la sanzione dell'improcedibilità.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità, da parte del ricorrente, di depositare memorie; nella fattispecie la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di sanare l'omissione mediante memoria ex art. 378 c.p.c. dopo la dichiarazione di notificazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamata nella motivazione come rimedio che non consente di rettificare l'atto formale della dichiarazione di notificazione del ricorso per cassazione; non è ammessa correzione della dichiarazione mediante questa o altre memorie.

  • art. 372 c.c. (citato nel testo)

    Citato nel passaggio che esclude l'integrazione tardiva 'ai sensi dell'art. 372 c.c.'; nella decisione è usato per sottolineare l'impossibilità di recuperare l'omissione dopo il termine, sebbene possa trattarsi di riferimento testuale nella sentenza.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Norme richiamate in ordine all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui ricorra quanto previsto; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    Precedente richiamato in relazione ai presupposti per il contributo unificato, confermando criteri applicativi della normativa sui contributi dovuti.

Massime di principio

  • Prima di depositare il ricorso per cassazione, verificare sempre di avere la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione per il deposito contestuale; l'omissione è sanzionata con l'improcedibilità quando il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notificazione.
  • La dichiarazione, nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza è un atto formale che crea 'autoresponsabilità' e non può essere corretta o sanata successivamente con memorie o integrazioni.
  • Non è possibile rimediare all'omissione del deposito della sentenza munita di relata tramite memorie ex art. 378 c.p.c. o altri strumenti processuali una volta decorso il termine; il controllo formale prima dell'inoltro è essenziale.
  • In pratica, se si dubita della validità o della data di una notificazione, non dichiarare falsamente nel ricorso l'avvenuta notificazione: è preferibile chiarire la questione in modo che l'onere del deposito non produca effetti incombili e irreversibili.
  • Le conseguenze dell'improcedibilità comprendono anche la condanna alle spese e, ove dovuto, l'ulteriore contributo unificato; valutare il rischio economico prima di proporre il ricorso se mancano documenti obbligatori.

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