Cassazione Civile, Sentenza n. 12048/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori, originariamente dipendenti di Vodafone Italia spa e poi transitati a Ericsson per cessione di ramo d'azienda, hanno lamentato un demansionamento avvenuto prima e continuato dopo il trasferimento e hanno chiesto l'accertamento di una fittizia interposizione di manodopera (simulato appalto) per ottenere il riconoscimento del rapporto con Vodafone e il risarcimento. Ericsson contestava le allegazioni, la sussistenza del demansionamento e la responsabilità per atti anteriori alla cessione, nonché invocava la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. (d.lgs. 81/2015) per giustificare le modifiche mansionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Ericsson e il ricorso incidentale, confermando la decisione della Corte d'Appello. In particolare: è stato ritenuto insussistente il profilo di interposizione fittizia di manodopera (l'appalto fra Vodafone ed Ericsson è stato ritenuto provato e genuino); è stato confermato l'accertamento del demansionamento: tale demansionamento era iniziato sotto Vodafone già prima della cessione e si è mantenuto, con perdita di autonomia e attività di integrazione/collaudo, anche dopo il trasferimento a Ericsson; Ericsson è responsabile, ai sensi dell'art. 2112 c.c., per i danni derivanti dal demansionamento se non prova che le mansioni assegnate corrispondessero al livello e categoria legale richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 2103 c.c.; la Corte d'Appello aveva liquidato il danno in favore di alcuni lavoratori in misura pari a un terzo della retribuzione mensile per ogni mese (con decorrenze individuali), e tale valutazione non è stata censurata in cassazione. Per i lavoratori che hanno conciliato in sede sindacale la materia è dichiarata cessata. La Cassazione ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti principali e condannato Ericsson al rimborso delle spese di legittimità ai controricorrenti.
Norme richiamate
art. 2103 c.c. (novellato dal d.lgs. n. 81/2015)
la Corte ha ritenuto che la novella non muta l'esito se il datore non dimostra che le nuove mansioni siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale; qui Ericsson non ha provato tale corrispondenza, perciò le mansioni sono state considerate inferiori anche alla luce della nuova norma
art. 2112 c.c.
la responsabilità del cessionario per crediti e fatti anteriori alla cessione è ribadita: Ericsson risponde del demansionamento iniziato sotto Vodafone quando le mansioni sono rimaste inalterate dopo il trasferimento
art. 2697 c.c.
sul tema dell'onere della prova la Corte conferma che la distribuzione degli oneri processuali va rispettata: i lavoratori hanno portato elementi probatori e la società non ha dimostrato la corrispondenza delle mansioni al livello
art. 2909 c.c. (giudicato)
il giudicato preclusivo copre il periodo oggetto del precedente giudizio; la Corte ha ritenuto che il giudicato relativo a fatti antecedenti non estendesse automaticamente la preclusione ai danni verificatisi dopo la data-limite del giudicato
art. 421 c.p.c.
la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il deposito successivo del contratto (originale in inglese) autorizzato ai sensi dell'art. 421 c.p.c., superando le obiezioni formali sulla produzione documentale
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
citato in riferimento alla disciplina dell'intermediazione di manodopera; la Corte ha ritenuto però provato il contratto di appalto e quindi non sussistente l'interposizione illecita nel caso concreto
art. 2113 c.c.
richiamato in relazione all'effetto di rinuncia/conciliazione: la Corte ha analizzato i verbali di conciliazione e ha escluso che, per i lavoratori interessati, vi fosse una rinuncia all'azione risarcitoria
Massime di principio
- Se il demansionamento è iniziato con il cedente prima della cessione del ramo, il cessionario può essere responsabile se le mansioni dequalificanti sono rimaste inalterate dopo il trasferimento; ai sensi dell'art. 2112 c.c. il cessionario risponde dei crediti derivanti da fatti anteriori
- La novella dell'art. 2103 c.c. (d.lgs. 81/2015) permette modifiche mansionali solo se la nuova mansione è riconducibile allo stesso livello di inquadramento: spetta al datore dimostrare la corrispondenza; in assenza di prova prevale la qualificazione di demansionamento
- Nelle controversie su appalto vs interposizione la prova del contratto e della concreta autonomia organizzativa dell'appaltatore è decisiva; contratti prodotti in lingua straniera sono ammissibili purché adeguatamente prodotti/tradotti e autorizzati secondo le regole processuali
- L'onere della prova segue le regole generali (art. 2697 c.c.): il lavoratore deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito valuta in base al complesso probatorio e tali valutazioni sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate
- La pronuncia di giudicato (ne bis in idem) copre solo il periodo e gli oggetti specificamente decisi: precedenti sentenze possono precludere le stesse pretese soltanto nella misura temporale e soggettiva in cui sono state decise
- Le conciliazioni sindacali possono estinguere o escludere l'azione risarcitoria se contengono espressa rinuncia; la mancanza di verbale o l'esplicita esclusione nell'accordo va valutata attentamente
- La liquidazione equitativa del danno è una valutazione di merito: il giudice di merito deve motivare il criterio usato e la cassazione interviene solo in caso di vizio logico-giuridico manifesto
- Per resistere efficacemente a domande di demansionamento dopo una cessione di ramo, il datore dovrebbe produrre e dimostrare: a) la corrispondenza delle mansioni al livello di inquadramento; b) l'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore se si invoca l'appalto; c) documentazione contrattuale tempestiva e correttamente tradotta se necessaria
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