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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12048/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori, originariamente dipendenti di Vodafone Italia spa e poi transitati a Ericsson per cessione di ramo d'azienda, hanno lamentato un demansionamento avvenuto prima e continuato dopo il trasferimento e hanno chiesto l'accertamento di una fittizia interposizione di manodopera (simulato appalto) per ottenere il riconoscimento del rapporto con Vodafone e il risarcimento. Ericsson contestava le allegazioni, la sussistenza del demansionamento e la responsabilità per atti anteriori alla cessione, nonché invocava la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. (d.lgs. 81/2015) per giustificare le modifiche mansionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Ericsson e il ricorso incidentale, confermando la decisione della Corte d'Appello. In particolare: è stato ritenuto insussistente il profilo di interposizione fittizia di manodopera (l'appalto fra Vodafone ed Ericsson è stato ritenuto provato e genuino); è stato confermato l'accertamento del demansionamento: tale demansionamento era iniziato sotto Vodafone già prima della cessione e si è mantenuto, con perdita di autonomia e attività di integrazione/collaudo, anche dopo il trasferimento a Ericsson; Ericsson è responsabile, ai sensi dell'art. 2112 c.c., per i danni derivanti dal demansionamento se non prova che le mansioni assegnate corrispondessero al livello e categoria legale richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 2103 c.c.; la Corte d'Appello aveva liquidato il danno in favore di alcuni lavoratori in misura pari a un terzo della retribuzione mensile per ogni mese (con decorrenze individuali), e tale valutazione non è stata censurata in cassazione. Per i lavoratori che hanno conciliato in sede sindacale la materia è dichiarata cessata. La Cassazione ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti principali e condannato Ericsson al rimborso delle spese di legittimità ai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c. (novellato dal d.lgs. n. 81/2015)

    la Corte ha ritenuto che la novella non muta l'esito se il datore non dimostra che le nuove mansioni siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale; qui Ericsson non ha provato tale corrispondenza, perciò le mansioni sono state considerate inferiori anche alla luce della nuova norma

  • art. 2112 c.c.

    la responsabilità del cessionario per crediti e fatti anteriori alla cessione è ribadita: Ericsson risponde del demansionamento iniziato sotto Vodafone quando le mansioni sono rimaste inalterate dopo il trasferimento

  • art. 2697 c.c.

    sul tema dell'onere della prova la Corte conferma che la distribuzione degli oneri processuali va rispettata: i lavoratori hanno portato elementi probatori e la società non ha dimostrato la corrispondenza delle mansioni al livello

  • art. 2909 c.c. (giudicato)

    il giudicato preclusivo copre il periodo oggetto del precedente giudizio; la Corte ha ritenuto che il giudicato relativo a fatti antecedenti non estendesse automaticamente la preclusione ai danni verificatisi dopo la data-limite del giudicato

  • art. 421 c.p.c.

    la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il deposito successivo del contratto (originale in inglese) autorizzato ai sensi dell'art. 421 c.p.c., superando le obiezioni formali sulla produzione documentale

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    citato in riferimento alla disciplina dell'intermediazione di manodopera; la Corte ha ritenuto però provato il contratto di appalto e quindi non sussistente l'interposizione illecita nel caso concreto

  • art. 2113 c.c.

    richiamato in relazione all'effetto di rinuncia/conciliazione: la Corte ha analizzato i verbali di conciliazione e ha escluso che, per i lavoratori interessati, vi fosse una rinuncia all'azione risarcitoria

Massime di principio

  • Se il demansionamento è iniziato con il cedente prima della cessione del ramo, il cessionario può essere responsabile se le mansioni dequalificanti sono rimaste inalterate dopo il trasferimento; ai sensi dell'art. 2112 c.c. il cessionario risponde dei crediti derivanti da fatti anteriori
  • La novella dell'art. 2103 c.c. (d.lgs. 81/2015) permette modifiche mansionali solo se la nuova mansione è riconducibile allo stesso livello di inquadramento: spetta al datore dimostrare la corrispondenza; in assenza di prova prevale la qualificazione di demansionamento
  • Nelle controversie su appalto vs interposizione la prova del contratto e della concreta autonomia organizzativa dell'appaltatore è decisiva; contratti prodotti in lingua straniera sono ammissibili purché adeguatamente prodotti/tradotti e autorizzati secondo le regole processuali
  • L'onere della prova segue le regole generali (art. 2697 c.c.): il lavoratore deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito valuta in base al complesso probatorio e tali valutazioni sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate
  • La pronuncia di giudicato (ne bis in idem) copre solo il periodo e gli oggetti specificamente decisi: precedenti sentenze possono precludere le stesse pretese soltanto nella misura temporale e soggettiva in cui sono state decise
  • Le conciliazioni sindacali possono estinguere o escludere l'azione risarcitoria se contengono espressa rinuncia; la mancanza di verbale o l'esplicita esclusione nell'accordo va valutata attentamente
  • La liquidazione equitativa del danno è una valutazione di merito: il giudice di merito deve motivare il criterio usato e la cassazione interviene solo in caso di vizio logico-giuridico manifesto
  • Per resistere efficacemente a domande di demansionamento dopo una cessione di ramo, il datore dovrebbe produrre e dimostrare: a) la corrispondenza delle mansioni al livello di inquadramento; b) l'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore se si invoca l'appalto; c) documentazione contrattuale tempestiva e correttamente tradotta se necessaria

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