Cassazione Civile, Sentenza n. 12036/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'inquadramento nella posizione economica superiore D1 del CCNL per il personale dipendente delle Strutture Sanitarie Associate AIOP, ARIS e Fondazione Don Gnocchi, per la qualifica posseduta e le mansioni svolte in un determinato periodo. In Cassazione hanno contestato la decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva ritenuto applicabile l'art.47 (progressione basata su percorsi/formazione) escludendo l'operatività dell'art.51 (inquadramento basato su anzianità alla "data di sottoscrizione del presente CCNL"). I ricorrenti sostenevano che l'anzianità prevista dall'art.51 concorre con i requisiti previsti dall'art.47 e che la dizione "Alla data di sottoscrizione del presente CCNL" dovesse valere solo per quella data, mentre successivamente l'anzianità andava computata pienamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione. Il Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui il personale della riabilitazione disciplinato dal CCNL 2002-2005 può conseguire la progressione da D a D1: a) "alla data di stipulazione" del CCNL (24.11.2004) se in possesso di 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e struttura (con il computo degli anni già maturati secondo la regola 100% fino al 15° anno e 50% per la rimanenza); b) successivamente a regime, con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e struttura; oppure c) a prescindere dall'anzianità, attraverso i percorsi/titoli/formazione previsti dall'art.47. La Cassazione ha inoltre escluso l'ammissibilità delle eccezioni di merito riprodotte dalla resistente in controricorso per mancata riconducibilità ai parametri dell'art.360 c.p.c.
Norme richiamate
CCNL per il personale dipendente delle Strutture Sanitarie Associate AIOP, ARIS e Fondazione Don Gnocchi (2002-2005)
"Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale ... ai fini dell'inquadramento è equiparato ... l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza."
Il Collegio ha ritenuto che la clausola transitoria "alla data di sottoscrizione" operi solo per quella fase iniziale (prima applicazione) e che, a regime, il computo dell'anzianità avvenga pienamente; inoltre l'articolato CCNL prevede sia meccanismi di progressione basati sull'anzianità sia percorsi/formazione di cui all'art.47.
Art. 47 CCNL (Norma di qualificazione e progressione professionale)
"il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori ... quando ... acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze ..."
L'art.47 delimita modalità di progressione professionale basate su percorsi lavorativi, formativi o attestati e non esclude il mantenimento del tradizionale criterio dell'anzianità; costituisce percorso alternativo/aggiuntivo all'anzianità per l'accesso alle posizioni superiori.
Art. 51 CCNL (Inquadramento del personale nel sistema di classificazione)
descrive le posizioni A, B, C, D e relative posizioni intermedie e contiene previsioni puntuali di anzianità per l'accesso a determinate posizioni (es. D1: "... con anzianità di 20 anni ...; alla data di sottoscrizione ... equiparato ... 100% fino al 15° anno e 50% per la rimanenza")
L'art.51 indica, categoria per categoria, le modalità (talvolta basate sull'anzianità, talvolta su percorsi/formazione) per la progressione; per la categoria D prevede accesso a D1 sia per anzianità (con regole transitorie) sia tramite i percorsi dell'art.47.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale che consente la censura in Cassazione per violazione o falsa applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro; la Corte rammenta che la doglianza in questa sede è mirata all'interpretazione delle clausole collettive alla stregua delle norme negoziali.
Art. 375, secondo comma, n.1 c.p.c.
Richiamata per stabilire l'inammissibilità della mera riproduzione in controricorso di eccezioni di merito già svolte in grado di appello quando non sono riconducibili ai parametri dell'art.360 c.p.c.
Artt. 1362 e ss. cod. civ. (interpretazione del contratto)
Il Collegio applica i criteri di ermeneutica negoziale (art.1362 ss.) per interpretare le clausole collettive, valutando il contesto, le premesse e la volontà delle parti sociali nella stesura del CCNL.
D.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, art.2
Richiamato per la modificazione dell'art.360 c.p.c. che ha parificato, sul piano processuale, la denuncia di violazione dei contratti collettivi alle norme di diritto, rafforzando l'ammissibilità delle doglianze sulla base dell'interpretazione contrattuale.
Massime di principio
- Quando un CCNL contiene sia previsioni di progressione basate sull'anzianità sia modalità alternative basate su percorsi/formazione, entrambe le vie possono coesistere: l'accesso alla posizione superiore può avvenire per anzianità (ove prevista) oppure tramite i percorsi formativi/di carriera indicati.
- Le clausole transitorie che richiamano la "data di sottoscrizione" devono essere interpretate come riferite a quella fase iniziale; successivamente il computo dell'anzianità deve avvenire secondo le regole ordinarie previste dal contratto.
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi il giudice applica i criteri dell'ermeneutica negoziale (art.1362 e ss. c.c.), valutando premesse, sistema e coerenza tra articoli; non è corretto sostituire una lettura sistematica con un'interpretazione esclusivamente testuale che ignori il contesto.
- In impugnazioni in Cassazione fondate su violazione di CCNL ex art.360 c.p.c., è indispensabile collegare le doglianze ai parametri di diritto indicati dalla norma; le parti resistenti non possono limitarsi a riprodurre eccezioni di merito non riconducibili a tali parametri.
- Se il CCNL prevede espressamente modalità alternative di accesso (anzianità o percorsi/formazione), il datore di lavoro non può negare a priori l'operatività dell'una a favore dell'altra senza adeguata motivazione e senza rispettare le disposizioni transitorie.
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