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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12046/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, dipendente con mansioni di capo treno, aveva chiesto che nel trattamento retributivo per le ferie fossero computate talune indennità contrattuali: "indennità per assenza dalla residenza di lavoro" e "indennità di utilizzazione professionale". La Corte d'Appello di Torino ha respinto tali domande; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per omesso deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, come prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. Pur avendo il ricorrente dichiarato nel ricorso di aver ricevuto la notificazione (27/09/2022), non ha depositato la documentazione richiesta nel termine. La Corte, richiamando precedenti delle Sezioni Unite, ha ritenuto la dichiarazione di notifica vincolante e non emendabile con memorie successive; pertanto il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (e ai previsti oneri contributivi).

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.

    unitamente al ricorso notificato, deve essere depositato nella cancelleria della Corte, "a pena di improcedibilità" copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione

    Imposizione tassativa del deposito della copia della sentenza con la relata di notifica insieme al ricorso; la mancata produzione nel termine determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.

  • Cass. SS.UU. n. 21349 del 2022

    La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata ... impegna la parte a depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica ... senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.

    La Suprema Corte ha stabilito che la dichiarazione nel ricorso di aver ricevuto la notifica è un atto di autoresponsabilità che vincola il ricorrente e impedisce di sanare l'omissione con produzioni successive; l'omissione rende improcedibile il ricorso.

  • Ordinanza Sesta Sezione n. 15832 del 2021

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata ... non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c.

    Conferma che atti formali di parte (dichiarazione di notifica) non sono emendabili successivamente; la correzione non è ammessa per sanare omissioni formali che incidono sull'ammissibilità.

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 c.p.c. (richiamata nel processo come tentativo di integrazione)

    La memoria prevista dall'art. 378 c.p.c. non può essere usata per rimediare all'omesso deposito iniziale della copia della sentenza con la relata di notifica, quando la parte abbia già dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (mod. dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012)

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte accerta l'esistenza dei presupposti che impongono al ricorrente l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla normativa sul contributo stesso.

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata in relazione ai presupposti per il versamento del contributo unificato

    Giurisprudenza richiamata quale riferimento interpretativo in ordine all'applicazione delle norme sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Alla proposizione del ricorso per cassazione è obbligatorio depositare, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica: l'omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione nel ricorso di aver ricevuto la notificazione è vincolante per il ricorrente (atto di 'autoresponsabilità') e non può essere sanata con memorie o produzioni successive.
  • Prima di dichiarare nel ricorso di aver ricevuto la notificazione, il ricorrente (e il difensore) devono accertare di avere la documentazione probatoria pronta per il deposito; eventuali contestazioni sulla validità della notifica vanno gestite con attenzione preliminare, non tramite dichiarazioni contraddittorie.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali processuali può comportare non solo la perdita del merito della causa, ma anche condanna alle spese e all'eventuale versamento di contributi unificati aggiuntivi.
  • In casi simili è opportuno coinvolgere tempestivamente il difensore per verificare la regolarità delle notifiche e curare il corretto deposito degli atti richiesti dalla legge.

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