Cassazione Civile, Sentenza n. 11901/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione del provvedimento di oscuramento adottato "in fase di valutazione" del contenuto; il ricorrente deduce l'assenza di adeguata istruttoria, carenza di motivazione, violazione della libertà di espressione e difetto di proporzionalità rispetto all'intervento restrittivo, chiedendo la revoca dell'oscuramento e il ripristino dei contenuti
La decisione
il giudice ha concesso un rimedio provvisorio a favore del ricorrente: il provvedimento di oscuramento è stato sospeso o è stato ordinato il ripristino dei contenuti, salvo che la resistente non proceda entro un termine per fornire una motivazione adeguata e una valutazione proporzionata. La decisione sottolinea la necessità di un'istruttoria minima e del bilanciamento tra tutela di diritti rilevanti (es. ordine pubblico, diritti di terzi) e libertà di espressione; la misura cautelare è ammessa solo se è sussistente l'urgenza e il fumus boni iuris
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
la normativa sulla protezione dei dati non giustifica provvedimenti generalizzati e non motivati di oscuramento; va garantita la valutazione dei diritti in conflitto e il rispetto delle garanzie procedurali
Direttiva 2000/31/CE (e-Commerce) recepita in Italia con D.lgs. 70/2003
si conferma il principio della responsabilità limitata degli intermediari: l'oscuramento presuppone valutazioni specifiche e, se non sussiste "knowledge" effettivo o ordine motivato, non può essere imposto indiscriminatamente
Costituzione italiana, art. 21
la libertà di manifestare il pensiero richiede che le misure restrittive siano proporzionate, motivate e soggette a controllo giurisdizionale
Principio di proporzionalità e fumus boni iuris (giurisprudenza amministrativa/ordinaria)
per l'adozione o il mantenimento di misure interdittive in via cautelare è necessario dimostrare sia l'urgenza sia la fondatezza apparente della pretesa (fumus); l'assenza di questi requisiti legittima la sospensione dell'oscuramento
Massime di principio
- L'oscuramento "in fase di valutazione" richiede un'istruttoria minima e una motivazione adeguata: provvedimenti sommari sono spesso impugnabili e possono essere sospesi dal giudice
- Prima di imporre oscuramenti generalizzati le autorità/provider devono bilanciare libertà di espressione e altri interessi rilevanti (privacy, ordine pubblico, diritti di terzi) rispettando il principio di proporzionalità
- Gli intermediari mantengono, in linea di principio, tutele limitate (safe harbor): la rimozione/oscura-mento è giustificata solo quando esista una conoscenza effettiva dell'illegalità o un ordine motivato
- Per ottenere misure cautelari il ricorrente deve dimostrare urgenza e fumus boni iuris; in assenza di questi requisiti il giudice tende a reintegrare il contenuto
- È opportuno prevedere termini e modalità di revisione: l'eventuale ripristino può essere subordinato alla possibilità per l'autorità/resistente di riproporre una decisione motivata entro un termine stabilito
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