Cassazione Penale, Ordinanza n. 21556/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, quando l'inammissibilità dipende da colpa del ricorrente, è dovuta anche la sanzione pecuniaria. Non emerge dal testo il titolo di reato oggetto del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/09/2025, deduceva censure sulla esclusione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che tali motivi erano generici e meramente riproduttivi di questioni già formulate in appello e disattese con argomenti giuridici corretti dalla sentenza impugnata. Quanto al diniego di una circostanza attenuante, la Corte osserva che la motivazione impugnata aveva già dato conto del giudizio di bilanciamento in equivalenza operato in primo grado, giudizio ritenuto congruo e ineccepibilmente confermato in appello.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente come parametro di ammissibilità del ricorso, in relazione alla genericità dei motivi.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2001
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso di specie la Corte ritiene invece che la colpa vi sia.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico questioni già dedotte in appello e già logicamente disattese dal giudice di merito.
- La censura sul trattamento sanzionatorio o sulla recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già esaminate non integra un valido motivo di ricorso.
- Quando il giudice di merito ha effettuato un giudizio di bilanciamento tra circostanze e lo ha motivatamente confermato in appello, la doglianza che non si misuri con tale ratio è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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