Cassazione Penale, Ordinanza n. 24170/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata dunque confermata la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile di tentato furto aggravato e aveva escluso la particolare tenuità del fatto per l'abitualità della condotta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. L'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che la censura era del tutto generica, perché non indicava specificamente gli elementi posti a base della doglianza e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'abitualità della condotta come ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata negata perché la Corte di merito ha ritenuto ostativa l'abitualità della condotta; il ricorso non si è confrontato con tale specifica ragione decisoria.
Richiamato in via descrittiva attraverso la contestazione di tentato furto aggravato; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie base.
Richiamato in via descrittiva attraverso l'aggravante della violenza sulle cose; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie aggravata.
Richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come tentato furto; il testo non affronta questioni specifiche sul tentativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza generica, che non indichi gli elementi posti a fondamento della censura, è inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con gli elementi ostativi valorizzati dal giudice di merito, come l'abitualità della condotta; la mancata critica di tale passaggio decisivo rende il motivo non scrutinabile nel merito.
- Quando il giudice di merito esclude l'art. 131-bis c.p. per abitualità della condotta, il ricorso deve indicare puntualmente perché tale valutazione sarebbe errata o illogica; altrimenti la censura è meramente assertiva.
Come è indicizzato
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