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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Modena che ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente le singole censure dedotte, ma precisa che esse non risultano favorevolmente apprezzabili nella fase cautelare, tenuto conto dell’articolata e ampia motivazione del provvedimento impugnato e della valutazione amministrativa delle esigenze lavorative del ricorrente, connesse alla sua qualifica di ispettore di polizia locale presso il Comando di Forlì.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di primo esame sommario, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del decreto prefettizio, valorizzando, da un lato, l’articolata e ampia motivazione dell’atto, che rendeva non favorevolmente apprezzabili le censure dedotte, e, dall’altro, l’adeguata valutazione da parte dell’Amministrazione delle esigenze lavorative del ricorrente. L’ordinanza non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha escluso la sussistenza sulla base del sommario apprezzamento delle censure e della motivazione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un primo esame sommario, le censure non risultino favorevolmente apprezzabili in ragione dell’articolata e ampia motivazione dell’atto impugnato.
  • Nel valutare la domanda cautelare contro il diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi per difesa personale, il giudice può considerare rilevante la verifica della valutazione compiuta dall’Amministrazione sulle esigenze lavorative dell’interessato.
  • La reiezione della domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato nel merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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