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Ordinanza

Ordinanza n. 426/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per la correzione della sentenza n. 250 del 9 febbraio 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 486 del 2025;

Giustizia amministrativa202500486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione Seconda, n. 250 del 9 febbraio 2026, limitatamente all’erronea indicazione del nome del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato un’istanza di correzione di errore materiale chiedendo che il nome «Vittorio», erroneamente riportato nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 250 del 9 febbraio 2026, fosse corretto in «Rosario», corrispondente al nome del ricorrente indicato nell’epigrafe e nell’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., disponendo che nella sentenza n. 250 del 9 febbraio 2026 il nome «Vittorio», contenuto nella motivazione e nel dispositivo, fosse inteso come «Rosario». Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia interviene esclusivamente per correggere l’errore materiale nell’indicazione del nome del ricorrente e non modifica il contenuto decisorio sostanziale della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la disposizione è stata applicata per correggere l’erronea indicazione del nome del ricorrente nella motivazione e nel dispositivo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede le annotazioni della correzione a cura della Segreteria, ordinate dal TAR nel dispositivo.

Massime di principio

  • L’errore materiale consistente nell’erronea indicazione del nome di una parte nella motivazione e nel dispositivo può essere corretto ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., quando l’identità della parte corretta risulti determinabile dagli atti del giudizio.
  • La correzione dell’errore materiale non comporta una nuova decisione sul merito e non altera il contenuto sostanziale della pronuncia originaria; essa rettifica esclusivamente l’elemento erroneamente rappresentato.
  • Accolta l’istanza di correzione, il giudice deve ordinare alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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