Ordinanza n. 426/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per la correzione della sentenza n. 250 del 9 febbraio 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 486 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione Seconda, n. 250 del 9 febbraio 2026, limitatamente all’erronea indicazione del nome del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato un’istanza di correzione di errore materiale chiedendo che il nome «Vittorio», erroneamente riportato nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 250 del 9 febbraio 2026, fosse corretto in «Rosario», corrispondente al nome del ricorrente indicato nell’epigrafe e nell’istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., disponendo che nella sentenza n. 250 del 9 febbraio 2026 il nome «Vittorio», contenuto nella motivazione e nel dispositivo, fosse inteso come «Rosario». Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia interviene esclusivamente per correggere l’errore materiale nell’indicazione del nome del ricorrente e non modifica il contenuto decisorio sostanziale della sentenza.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la disposizione è stata applicata per correggere l’erronea indicazione del nome del ricorrente nella motivazione e nel dispositivo.
Prevede le annotazioni della correzione a cura della Segreteria, ordinate dal TAR nel dispositivo.
Massime di principio
- L’errore materiale consistente nell’erronea indicazione del nome di una parte nella motivazione e nel dispositivo può essere corretto ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., quando l’identità della parte corretta risulti determinabile dagli atti del giudizio.
- La correzione dell’errore materiale non comporta una nuova decisione sul merito e non altera il contenuto sostanziale della pronuncia originaria; essa rettifica esclusivamente l’elemento erroneamente rappresentato.
- Accolta l’istanza di correzione, il giudice deve ordinare alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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