Cassazione Penale, Sentenza n. 3621/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha dichiarato la nullità dell'udienza camerale per omessa notifica al difensore di fiducia, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona, ordinando che venga fissata nuova udienza camerale con avviso al difensore di fiducia per riesaminare la revoca della misura alternativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità del provvedimento di revoca della semilibertà a causa dell'omesso avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia (avv. Monica Margaritelli). Il ricorrente aveva nominato il difensore di fiducia con dichiarazione ex art. 123 cod. proc. pen. il 20/05/2021, anteriore all'avviso di fissazione dell'udienza (22/05/2021) per il 16/06/2021; nondimeno l'ufficio nominò un difensore d'ufficio e diede avviso solo a quest'ultimo. Si eccepisce la nullità dell'udienza camerale per mancanza di notifica al difensore scelto.
Norme richiamate
dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. in data 20 maggio 2021
La nomina del difensore di fiducia mediante dichiarazione ex art.123 è immediatamente efficace; il difensore di fiducia deve ricevere l'avviso d'udienza e il mancato avviso integra una nullità rilevante
artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza di cui agli artt.666 e 678 cod. proc. pen.
Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza la partecipazione del difensore di fiducia è necessaria e l'avviso d'udienza è obbligatorio
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità di ordine generale che attengono all'assistenza e rappresentanza dell'imputato
Prevede le nullità assolute e insanabili e la conseguente inefficacia degli atti successivi all'atto nullo
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia ex art.123 è immediatamente efficace e deve essere considerata dall'ufficio giudiziario nella fissazione e nella notificazione delle udienze.
- La mancata notifica dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia nei procedimenti di sorveglianza determina nullità assoluta e insanabile dell'udienza e degli atti successivi, anche se è presente un difensore d'ufficio che eccepisce tempestivamente.
- La tempestiva eccezione di nullità non sana la carenza: il rimedio è l'annullamento dell'atto viziato e il rinvio per nuova udienza con corretta notificazione al difensore di fiducia.
- L'ufficio giudiziario deve verificare immediatamente le nomine effettuate presso l'istituto detentivo prima di nominare un difensore d'ufficio e di inviare avvisi d'udienza.
- Per difensori e istituti detentivi: registrare e trasmettere prontamente le nomine di fiducia e controllare la ricezione degli avvisi; per il difensore nominato, vigilare sulla ricezione dell'avviso e, in caso di omissione, sollevare tempestiva eccezione per preservare i diritti dell'assistito.
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