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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08543/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in relazione a un'accusa di tentato omicidio. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta con ordinanza depositata il 10 ottobre 2025 e notificata il 21 ottobre 2025. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione il 5 dicembre 2025 chiedendone l'annullamento. Il ricorso non contiene censure di merito esaminate dalla Corte di cassazione, poiché la decisione si è arrestata su un rilievo preliminare di tardività dell'impugnazione: il ricorso è stato depositato oltre il termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti emessi in camera di consiglio e, trattandosi di inosservanza dei termini per proporre impugnazione, è stato dichiarato inammissibile senza formalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il termine per impugnare decorreva dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello, avvenuta il 21 ottobre 2025, e che il ricorso depositato il 5 dicembre 2025 era ampiamente tardivo rispetto al termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, pur trattandosi di una obbligazione pecuniaria, si applicano le regole del codice di procedura penale, compresi i termini per l'impugnazione.
  • Quando il provvedimento della Corte di appello è assunto in camera di consiglio, il termine per ricorrere per cassazione è di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine di legge determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p., che può essere dichiarata senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In presenza di inammissibilità per tardività dell'impugnazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende determinata secondo equità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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