Cassazione Penale, Ordinanza n. 10879/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello, a seguito della rinuncia ai motivi di impugnazione, la Corte territoriale ha accolto la proposta di concordato sulla pena in relazione ai reati contestati. Il difensore dell'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la pretesa illegittima mancata riduzione della pena pecuniaria. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a riproporre doglianze attinenti a profili oggetto di rinuncia nel concordato in appello, dunque non consentite in sede di legittimità, non essendo dedotta una pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità è limitato ai motivi non rinunciati e che non è consentito riproporre censure già abbandonate, salvo l'ipotesi di pena illegale. Poiché la pena pecuniaria era stata accettata come congrua nella proposta recepita dalla Corte di appello, non vi era spazio per il sindacato richiesto. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, l'accordo delle parti e la rinuncia ai motivi delimitano l'oggetto del controllo del giudice di legittimità, impedendo di riproporre in cassazione questioni rinunciate.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze relative ai motivi rinunciati, poiché l'accordo tra le parti circoscrive il perimetro della cognizione di legittimità.
- La preclusione opera anche rispetto a censure che investano questioni di legittimità costituzionale, salvo che sia dedotta l'irrogazione di una pena illegale.
- Quando la pena è stata oggetto di accordo tra le parti e recepita dal giudice di appello come congrua, non è consentito in cassazione sindacarne la determinazione sotto il profilo della mancata riduzione, se la censura attiene a profili già coperti da rinuncia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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