Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29888/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto con strappo. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operata nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura degli elementi di fatto, attività non consentita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero versate in fatto e mirassero a una rivalutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici e giuridici anche quanto alla qualificazione del fatto come furto con strappo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 bis c.p.

    richiamato per la qualificazione dello "strappo" come condotta connotata da un qualche grado di violenza sulla cosa, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 606 c.p.p.

    evocato implicitamente dal riferimento a violazione di legge e vizio di motivazione dedotti nel ricorso

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in modo implicito nella verifica della presenza di una motivazione esente da vizi logici e giuridici

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto e delle prove, né la sostituzione della propria lettura degli elementi istruttori a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La mera prospettazione di una diversa e più favorevole ricostruzione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità, se la motivazione della sentenza impugnata è coerente e logicamente congrua.
  • In tema di furto, lo strappo si distingue dalla semplice destrezza perché comporta un qualche grado di violenza sulla cosa, non sulla persona, e deve essere direttamente funzionale allo spossessamento del bene.
  • Quando il ricorso si risolve in censure di merito mascherate da violazione di legge o vizio motivazionale, esso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.