Ordinanza n. 216/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo n. 640 del 26.5.2026, comunicata a mezzo p.e.c. il 27.5.2026, di approvazione dei verbali e degli esiti aggiornati della “Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali FSCRI_Ri_2-279” (CUP: E47H24000020002 - CIG: B869592DF7) e di correlata aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI costituito tra F&I Lavori S.r.l., Facciolini S.r.l., Impresa DSP S.r.l., Teknosignal S.r.l. Unipersonale, Abit Strade S.r.l. e Slim S.r.l. (d’ora in avanti per brevità anche solo “RTI F&I Lavori S.r.l.”) per l’importo pari a € 10.674.078,59, oltre € 112.015,84 per costi della sicurezza e IVA come per legge; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo alla proposta di aggiudicazione, alla determinazione dirigenziale n. 468 del 6.5.2026, nonché a tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata dal n. 1 al n. 6, oltre al verbale del 6.5.2026 nella parte in cui, in luogo della esclusione, si dispone l’ammissione dei primi quattro classificati; nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 124 c.p.a. nel senso del conseguimento dell’aggiudicazione e della stipula del contratto in favore dell’epigrafato RTI ricorrente, se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in forza della impugnata aggiudicazione e, quindi, accoglimento della presente domanda da intendersi quale domanda di subentro; ovvero per la condanna al risarcimento per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la invocata reintegrazione in forma specifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori stradali in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, con approvazione dei verbali e degli esiti aggiornati della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un'impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo che ha approvato i verbali e gli esiti aggiornati di una procedura telematica aperta per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale di strade provinciali, aggiudicando l'appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese per l'importo indicato nel provvedimento. Il ricorso era esteso agli atti presupposti e connessi, inclusi la proposta di aggiudicazione, una precedente determinazione dirigenziale e i verbali di gara, contestando in particolare l'ammissione dei primi quattro classificati anziché la loro esclusione. La ricorrente ha inoltre chiesto il conseguimento dell'aggiudicazione e la stipula del contratto mediante risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio cautelare, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente con memoria depositata in atti. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro la gara e l'aggiudicazione, né compie una valutazione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
È richiamato nella domanda della ricorrente quale base per il risarcimento in forma specifica, il subentro nell'aggiudicazione e, in subordine, il risarcimento per equivalente; non è stato applicato nella decisione cautelare.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, la parte che l'ha proposta dichiara di non avere più interesse a ottenere una pronuncia cautelare.
- La declaratoria di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di per sé, una decisione sui motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato, quando il giudizio di merito prosegue separatamente.
Come è indicizzato
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