Sentenza n. 5976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 della retribuzione mensile, confermata in sede gerarchica, per l’accertamento fuori servizio di violazioni del Codice della strada in prossimità della scuola frequentata dai figli
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente, libero dal servizio, aveva fotografato veicoli parcheggiati o transitanti in prossimità di una scuola e aveva redatto verbali per violazioni del Codice della strada, trasmettendoli agli uffici competenti per la notificazione. L’amministrazione gli aveva contestato di essere intervenuto in una vicenda personale, senza qualificarsi, senza contestazione immediata e senza esplicitare nei verbali le ragioni della mancata contestazione, ritenendo tale condotta contraria al decoro e alla deontologia professionale ai sensi dell’art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981. Il Questore aveva irrogato la pena pecuniaria di 1/30 della retribuzione mensile; il Capo della Polizia aveva respinto il ricorso gerarchico. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso. In appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza per illogicità e difetto di motivazione, sostenendo: l’insussistenza dell’illecito disciplinare, poiché l’intervento era diretto alla tutela della sicurezza pubblica e non di un interesse personale; la permanenza della qualifica e dei doveri di pubblico ufficiale anche fuori servizio; la trasmissione dei verbali agli uffici competenti; l’assenza di rilievi da parte della Questura prima dell’esposto dei genitori; la violazione dei diritti di difesa e l’insufficienza dell’istruttoria; l’erronea applicazione dell’art. 4, n. 18, anziché dell’art. 2 d.P.R. n. 737/1981; in subordine, la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando la sanzione disciplinare e il provvedimento di conferma gerarchica. L’art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981 configura un illecito disciplinare residuale, il cui disvalore consiste in comportamenti non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti all’amministrazione della pubblica sicurezza. In generale, il personale di pubblica sicurezza deve astenersi dall’esercitare i propri poteri in vicende personali, per salvaguardare imparzialità, terzietà e prestigio dell’istituzione. Tuttavia, nel caso concreto, l’intervento riguardava la sicurezza della circolazione su una strada pubblica e non una controversia personale. Ai sensi dell’art. 68 l. n. 121/1981, gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti anche fuori servizio a osservare i doveri inerenti alla funzione; pertanto, l’appellante era tenuto a intervenire ove ricorressero i presupposti di legge. L’aver accompagnato o ripreso i figli dalla scuola costituiva soltanto l’occasione dell’intervento, non la sua ragione personale. La documentazione istruttoria ha inoltre evidenziato che la maggior parte dei verbali non era stata impugnata, che le archiviazioni intervenute erano dovute a ragioni procedimentali o a circostanze specifiche dei singoli conducenti e che il dipendente aveva informato la Questura delle proprie iniziative senza ricevere rilievi fino alla presentazione dell’esposto. Le ulteriori censure, relative al procedimento disciplinare e alla proporzionalità della sanzione, sono state dichiarate assorbite perché dall’accoglimento non sarebbe derivata ulteriore utilità. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981
“qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”
La disposizione prevede un illecito disciplinare residuale, applicabile a comportamenti lesivi del decoro delle funzioni e dell’istituzione di appartenenza; non è applicabile quando la condotta fuori servizio costituisce l’adempimento di un dovere funzionale e non è connotata da interesse personale.
“gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla propria funzione”
Gli appartenenti alla Polizia di Stato conservano anche fuori servizio i doveri inerenti alla funzione e, ove ricorrano i presupposti di legge, devono esercitare i relativi poteri.
Ha consentito al giudice d’appello di disporre un approfondimento istruttorio mediante relazione dell’amministrazione sulle modalità di elevazione e sull’esito delle impugnazioni dei verbali.
Massime di principio
- L’illecito disciplinare residuale previsto dall’art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981 richiede un comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti alla pubblica sicurezza e non può essere fondato sulla sola circostanza che la condotta sia stata posta in essere fuori servizio.
- Gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza restano soggetti, anche fuori servizio, ai doveri inerenti alla funzione e devono intervenire per accertare violazioni quando ricorrano i presupposti di legge.
- L’intervento di un appartenente alla Polizia di Stato fuori servizio non è disciplinarmente lesivo del decoro istituzionale se riguarda la sicurezza pubblica e non una vicenda personale, anche quando l’occasione dell’intervento sia costituita dalla presenza del dipendente in un luogo frequentato dai propri familiari.
- Per applicare una sanzione disciplinare fondata sulla compromissione dell’imparzialità e della terzietà, l’amministrazione deve accertare elementi concreti dai quali risulti che il dipendente abbia agito per un interesse personale, e non è sufficiente la mera coincidenza tra il luogo dell’intervento e quello frequentato dai suoi familiari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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