Cassazione Penale, Sentenza n. 43854/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini (per effetto della disciplina della "contestazione a catena"). Nel ricorso in Cassazione si lamentava in particolare che il Tribunale del Riesame, nel dare applicazione alla sentenza rescindente, non avrebbe correttamente valutato la questione della retrodatazione: i due provvedimenti cautelari (uno dell'8/4/2022 relativo al procedimento 4603/2019 per delitto associativo e l'altro del 23/11/2020 relativo al procedimento 9306/2020 per estorsione) erano emessi in procedimenti distinti per fatti diversi e, secondo il P.M., la retrodatazione opera solo se gli elementi relativi al secondo provvedimento erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione del primo, circostanza che il P.M. riteneva non sussistente perché la Procura avrebbe acquisito la conoscenza degli elementi solo con il deposito dell'informativa finale del 6/10/2021, mentre nel primo procedimento erano già stati disposti il giudizio immediato e il relativo decreto.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato il vincolo del giudice del rinvio alla decisione rescindente (la Corte aveva rilevato la "motivazione perplessa" della precedente ordinanza) e ha ritenuto che il Tribunale del Riesame si sia attenuto al perimetro decisionale indicato dalla sentenza di annullamento. In concreto, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare perché tra i fatti relativi ai procedimenti diversi non risultava la connessione qualificata prevista dall'art. 297 c.p.p.; pertanto non era possibile applicare la retrodatazione automatica prevista per i casi di connessione qualificata. La Corte ha inoltre richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite (Rahulia, Librato) sul regime della retrodatazione e sulle tre/quattro ipotesi distinguibili, confermando che il giudice del rinvio non poteva approfondire la diversa questione (la desumibilità dagli atti) in quanto eccedente il perimetro stabilito dalla sentenza rescindente.
Norme richiamate
disciplina della retrodatazione delle misure cautelari fra piu' ordinanze quando sussiste collegamento tra i fatti
La retrodatazione opera automaticamente quando le ordinanze concernono fatti collegati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica (prima parte del comma). La seconda parte esclude l'applicazione se i fatti non erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui fu emessa la prima ordinanza.
Sentenza Sezioni Unite "Rahulia"
principio secondo cui, in presenza di connessione tra i fatti commessi anteriormente alla prima ordinanza, la retrodatazione opera indipendentemente dalla desumibilita' dagli atti
Stabilisce che per i reati collegati da connessione qualificata la retrodatazione delle misure successive opera indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti o degli elementi che giustificano le successive misure.
Sentenza Sezioni Unite "Librato"
distinzione tra tre ipotesi di retrodatazione e chiarimenti applicativi
Fornisce lo schema operativo per determinare quando la retrodatazione opera automaticamente e quando richiede la desumibilità dagli atti.
Corte Costituzionale, sent. n. 408/2005
riferimento all'illegittimita' costituzionale che puo' influire sul regime della retrodatazione in specifici casi
Ha consentito di considerare, in casi particolari, la retrodatazione anche per ordinanze emesse in procedimenti diversi quando la separazione dei procedimenti e' dovuta a carenze formali nella gestione delle notizie di reato.
Giurisprudenza su "motivazione perplessa" (es. Sez. 3, n. 39676/2018)
definizione della motivazione perplessa come il caso in cui due o piu' alternative prospettate non vengano risolte, lasciando incertezze sulle ragioni del convincimento
La Corte ha richiamato il vizio della motivazione perplessa come motivo dell'annullamento precedente; il giudice di rinvio e' vincolato a risolvere il punto indicato dalla sentenza di cassazione e puo' valutare autonomamente solo nei limiti del perimetro fissato dalla decisione rescindente.
Massime di principio
- La retrodatazione delle misure cautelari opera automaticamente quando le ordinanze riguardano fatti legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica (connessione qualificata): non e' necessaria la desumibilita' dagli atti degli elementi relativi alle ordinanze successive.
- Se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi e manca la connessione qualificata, la retrodatazione e' possibile solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, dagli atti risultavano elementi idonei a giustificare le misure successive.
- Nel caso di annullamento per motivazione perplessa, il giudice del rinvio e' vincolato al perimetro della decisione della Cassazione e non puo' estendere la propria valutazione a questioni estranee al motivo di annullamento.
- La distinzione tra i vari casi (medesimo procedimento vs procedimenti diversi; presenza o assenza di connessione qualificata; desumibilita' dagli atti) e' fondamentale per valutare la decorrenza dei termini delle misure cautelari e va verificata con attenzione in base agli atti processuali.
- Le contestazioni relative a ritardi o separazioni nelle iscrizioni o nella gestione delle notizie di reato possono, in casi particolari, giustificare una retrodatazione anche per provvedimenti in procedimenti distinti, ma la prova che gli elementi erano gia' disponibili al momento della prima ordinanza e' a carico di chi invoca la retrodatazione.
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