Cassazione Penale, Sentenza n. 34591/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena per mancato pagamento della provvisionale alla parte civile; la ricorrente deduceva illogicità della motivazione perché aveva prodotto elementi (ISEE) attestanti redditi molto bassi e il Tribunale non avrebbe valutato correttamente un possibile incolpevole inadempimento né avrebbe esperito l'istruttoria necessaria per verificare la reale impossibilità di adempiere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza e rinviando il giudizio al Tribunale di Catania. La Corte ha richiamato il principio per cui il mancato adempimento della condizione di sospensione non comporta automaticamente la revoca del beneficio: il condannato può allegare l'assoluta impossibilità o estrema difficoltà di adempiere e il giudice dell'esecuzione deve verificare l'attendibilità di tali allegazioni, anche attivando i poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p.; non è sufficiente fondare la revoca su presunzioni o su elementi non formalmente acquisiti.
Norme richiamate
art. 666, comma 5, codice di procedura penale
Consente al giudice dell'esecuzione di svolgere attività istruttoria per accertare la veridicità e la rilevanza delle circostanze dedotte dal condannato (es. stato di indigenza o impossibilità di adempiere) prima di disporre la revoca del beneficio.
Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003 (Cavallo)
Giurisprudenza che afferma il principio per cui l'incolpevole inadempimento non comporta automaticamente la revoca della sospensione condizionale della pena; il giudice deve valutare l'attendibilità della situazione ostativa dedotta.
Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009 (Esposito)
Ribadisce il diritto del condannato a far valere l'impossibilità di adempiere e l'onere del giudice di verificarne la fondatezza prima di revocare il beneficio.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di un obbligo posto a condizione della sospensione condizionale della pena non determina automaticamente la revoca: il giudice deve valutare se l'inadempimento sia imputabile alla volontà del condannato o a una situazione di impossibilità oggettiva.
- Il condannato può allegare e provare lo stato di indigenza o l'impossibilità di adempiere; il giudice dell'esecuzione ha il dovere di attivare l'istruttoria (art. 666, comma 5, c.p.p.) per acquisire elementi di prova e non può basarsi su semplici presunzioni o massime di esperienza non ancorate a evidenze.
- Documenti come la certificazione ISEE sono utili ma, se ritenuti insufficienti, il giudice deve integrare l'istruttoria (es. acquisizione di documenti reddituali, bancari, testimonianze) prima di disporre la revoca.
- Se dall'istruttoria emerga che l'indigenza è frutto di scelte volontarie o di occultamento di redditi, la revoca resta possibile; la differenza rilevante è la prova della volontarietà o meno dell'inadempimento.
- Nei procedimenti esecutivi relativi a condizioni poste a tutela della parte offesa, va sempre bilanciato l'interesse risarcitorio della vittima con i diritti del condannato a non essere privato del beneficio senza un'istruttoria adeguata.
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