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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26196/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Del Gatto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione dei giudici del collegio penale del Tribunale di Vasto. L'imputata contestava la presenza della dottoressa Stefania Izzi nel collegio, in quanto tale giudice aveva fatto parte del collegio fallimentare che aveva emesso la sentenza dichiarativa di fallimento della societa' SILDA s.p.a., amministrata dalla ricorrente, valutando fatti connessi ai medesimi oggetti del procedimento penale. La ricorrente sostenne di aver chiesto il rinvio dell'udienza del 7/12/2021 per poter formalizzare la ricusazione nei tre giorni successivi ai sensi dell'art. 38, co. 2, c.p.p., e quindi che la dichiarazione fosse tempestiva anche se presentata dopo la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i motivi. Ha confermato che, secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 38, co. 2, c.p.p., la causa di ricusazione 'divenuta nota durante l'udienza' deve essere propos ta prima della cessazione dell'udienza intesa come giornata lavorativa; la nozione di 'divenuta nota' si riferisce a una situazione oggettiva di conoscibilita' con l'ordinaria diligenza e non alla effettiva conoscenza dell'interessato. Poiche' l'incompatibilita' denunciata era conoscibile con ordinaria diligenza gia' nell'udienza precedente del 3/11/2021 (quando si era formato un errore in procedendo), e non era stata proposta la ricusazione o una riserva in quella sede, la dichiarazione formulata il 7/12/2021 risultava tardiva e dunque inammissibile. La ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 38, co. 1 e co. 2, c.p.p.

    "La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491, comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice. 2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza"

    La Corte ha interpretato il disposto nel senso che 'divenuta nota' si riferisce a una oggettiva conoscibilita' con l'ordinaria diligenza e che, se la causa era conoscibile in una precedente udienza, il termine per proporre la ricusazione e' decorso. Se la causa emerge nell'udienza, la ricusazione va proposta prima della fine della giornata di udienza; e' ammessa la riserva formale per esercitare la facolta' entro tre giorni purché riservata esplicitamente in udienza.

  • art. 491, comma 1, c.p.p.

    Richiamato come termine di riferimento per i termini processuali nel giudizio; e' richiamato dall'art. 38 per stabilire limiti temporali nella fase di giudizio.

  • art. 97, c.p.p.

    Norma richiamata nei fatti per l'eventuale nomina di difensore d'ufficio; nella sentenza emerge che il difensore di fiducia era assente e sostituito da un difensore d'ufficio in una delle udienze, circostanza considerata nella valutazione della conoscibilita' oggettiva.

  • art. 616, c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in sede di Cassazione.

Massime di principio

  • Se una causa di ricusazione e' 'divenuta nota' durante un'udienza, la dichiarazione deve essere proposta prima della fine della stessa giornata di udienza; in alternativa e' possibile formulare una riserva esplicita per esercitare la facolta' entro tre giorni.
  • La nozione di 'divenuta nota' e' oggettiva: conta la conoscibilita' della causa con l'ordinaria diligenza, non la reale consapevolezza soggettiva dell'imputato o del difensore.
  • L'assenza dell'imputato o del difensore non sospende i termini: se la situazione di incompatibilita' era conoscibile in una precedente udienza, il termine per proporre la ricusazione decorre comunque e la mancata impugnazione in quella sede comporta decadenza.
  • Se si ritiene di avere una valida causa di ricusazione, e' opportuno chiedere subito il rinvio dell'udienza e/o formalizzare una riserva espressa in udienza per non incorrere in decadenza; va documentata l'eventuale mancata conoscenza solo se realmente non conoscibile con ordinaria diligenza.
  • La tardiva proposizione della ricusazione espone al rigetto dell'istanza e alla possibile condanna alle spese; pertanto e' consigliabile agire tempestivamente e con il supporto di un difensore che vigili sulle scadenze processuali.

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