Cassazione Penale, Sentenza n. 07663/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. (versione ante d.lgs. 150/2022) per mancata conoscenza del processo. Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto la notificazione della vocatio in iudicium né notizia della rinuncia del difensore di fiducia; era stato sottoposto a misura cautelare e aveva in un primo momento eletto domicilio presso il difensore, poi dichiarato domicilio in un campo nomadi presso il quale non risulta la citazione; il difensore di fiducia ha poi rinunciato al mandato in udienza preliminare e il processo si è svolto in assenza dell'imputato, con condanna divenuta irrevocabile.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina anteriore alla riforma del 2022 (art. 629-bis pro-tempore). Pur riconoscendo l'assenza di prova della regolare notificazione della vocatio in iudicium, ha ritenuto che la mancata conoscenza sia stata colpevole: il ricorrente aveva interrotto i contatti con il difensore di fiducia e, dato che non allega negligenza professionale del difensore, non prova uno stato di incolpevole ignoranza. La rinuncia del difensore intervenuta dopo l'instaurazione del processo non è, di per sé, causa di incolpevole mancata conoscenza. Rescissione del giudicato negata; rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen. (testo applicabile al caso)
Il condannato con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Applicata nella versione anteriore alla riforma del 2022: la rescissione è ammessa solo se l'assenza è dipesa da una mancata conoscenza non rimproverabile all'imputato. La corte ha ritenuto che l'interruzione volontaria dei rapporti con il difensore di fiducia integri colpa, escludendo l'incolpevolezza.
art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (norma transitoria)
Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale ... anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
Stabilisce il criterio intertemporale: se l'ordinanza che disponeva il processo in assenza è anteriore alla riforma, si applicano le precedenti regole in materia di rescissione del giudicato.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese di giudizio; la sentenza condanna il ricorrente alle spese processuali in base alla soccombenza.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede che l'ignoranza sia incolpevole: la mera mancata notificazione della vocatio non è sufficiente se l'imputato si è volontariamente posto nelle condizioni di non essere informato.
- Se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia e successivamente ha interrotto i contatti con lui, ciò può integrare colpa e impedire la rescissione, a meno che non siano provati atti di negligenza o omissione del difensore.
- La rinuncia del difensore fiduciario intervenuta dopo l'instaurazione del processo non garantisce di per sé l'incolpevole mancata conoscenza; la prova dell'ignoranza deve essere concreta e non dedotta solo dalla mancanza di notifica.
- Se è presente una norma transitoria (come l'art. 89 del d.lgs. 150/2022), va applicata per stabilire quale versione dell'istituto della rescissione sia applicabile: si guarda alla data dell'ordinanza che ha disposto il processo in assenza.
- L'essere stato sottoposto a misura cautelare e l'aver nominato un difensore sono elementi che indicano una conoscenza ragionevole dell'esistenza del procedimento e rendono più difficile dimostrare un'ignoranza incolpevole.
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