Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta per distrazione commessa come amministratore unico della T.C. s.r.l. (fallita il 15/03/2011). Il fatto contestato è la distrazione di euro 19.935,00 imputati al conto "cassa contante". Il ricorso sviluppa due motivi: (1) violazione di legge sulla valutazione del dolo dell'imputato; (2) vizi motivazionali e presunto malgoverno delle regole di valutazione della prova (art.192 c.p.p.) riguardo alle giustificazioni dei prelievi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e meramente fattuale, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva ritenuto che, oltre a emolumenti già giustificati per euro 95.345,00, l'imputato si era appropriato indebitamente di ulteriori euro 19.935,00 senza valido titolo o formalizzazione. Il secondo motivo è stato considerato, nella sostanza, una deduzione di violazione delle regole processuali (art.192 e art.533 c.p.p.) non deducibile in Cassazione ai sensi dell'art.606 lett. c) c.p.p.; inoltre non è stata proposta una corretta modalità di censura ricompresa tra le fattispecie ammesse. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola sulla valutazione delle giustificazioni e della prova; nella sentenza è richiamata come limite a deduzioni che in Cassazione si risolvano in mera rivisitazione del merito.
Norma richiamata in relazione alle regole di giudizio; la Corte osserva che l'eventuale inosservanza non è automaticamente deducibile in Cassazione se non rientra nelle ipotesi previste dall'art.606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e lett. b))
Limita le deduzioni in Cassazione: la lett. c) esclude la rilevabilità di certe violazioni di norme processuali se non previste come causa di nullità o inutilizzabilità; la lett. b) riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale, e non può essere usata per aggirare il divieto di dedurre genericamente vizi processuali.
Massime di principio
- Per ottenere accoglimento in Cassazione su questioni di fatto o valutazione delle prove è necessario dimostrare un travisamento assoluto degli elementi probatori o che i giudici hanno fondato la decisione su elementi insussistenti; deduzioni generiche o richieste di diversa valutazione del merito sono inammissibili.
- Le censure che si limitano a denunciare un 'malgoverno' delle regole di valutazione della prova (art.192 c.p.p.) sono spesso considerate dalla Cassazione come ricomprese nelle violazioni processuali non deducibili ai sensi dell'art.606 lett. c) e quindi inammissibili, salvo che non comportino invalidità formali espressamente previste.
- In tema di bancarotta per distrazione, l'assenza di una delibera assembleare che determini il quantum di retribuzioni o prelievi rende tali crediti 'illiquidi' e può configurare appropriazione indebita: la responsabilità richiede il dolo generico (volontà consapevole di dare al patrimonio sociale diversa destinazione), non la consapevolezza dello stato di insolvenza o lo scopo di danneggiare i creditori.
- Quando si impugna in Cassazione una sentenza penale è strategico formulare censure che rientrino nelle fattispecie di rilevabilità previste dall'art.606 c.p.p.: error in iudicando deve riguardare l'errata applicazione della norma sostanziale, mentre le deduzioni che implicano una nuova valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
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