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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21386/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano ulteriori statuizioni sul merito della responsabilità penale nel testo trasmesso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 19 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la quantificazione della pena, ritenuta dalla Corte comunque sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di cassazione osserva che la pena era stata determinata quasi nel minimo ed era quindi insuscettibile di ulteriore riduzione in melius, richiamandosi anche all'indole dell'imputato, ritenuta incline al ricorso alla violenza. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato quale base per le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, sufficiente e non illogica.
  • La determinazione della pena prossima al minimo edittale, se adeguatamente motivata, è normalmente insuscettibile di modifica in senso più favorevole in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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